Art. 6 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Al comma 9-bis  dell'articolo  55  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «In
caso di condanna o di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al comma 9 e' ordinata  la  confisca  delle  cose  che
servirono o furono destinate  a  commettere  il  reato,  nonche'  del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e'  possibile,  la  confisca  di  beni,
somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha  la  disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.». 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'articolo 55 del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 55 (Sanzioni penali). - 1. Salvo che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato,  chiunque  contravviene  alle
          disposizioni contenute nel Titolo II, Capo  I,  concernenti
          l'obbligo di identificazione, e' punito  con  la  multa  da
          2.600 a 13.000 euro. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          l'esecutore  dell'operazione  che  omette  di  indicare  le
          generalita' del soggetto per conto del quale  eventualmente
          esegue l'operazione o le indica  false  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a un anno e con la multa  da  500  a
          5.000 euro. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          l'esecutore dell'operazione che non  fornisce  informazioni
          sullo  scopo  e  sulla   natura   prevista   dal   rapporto
          continuativo  o  dalla  prestazione  professionale   o   le
          fornisce false e' punito con l'arresto da sei  mesi  a  tre
          anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 
              4. Chi,  essendovi  tenuto,  omette  di  effettuare  la
          registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in
          modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a
          13.000 euro. 
              5. Chi,  essendovi  tenuto,  omette  di  effettuare  la
          comunicazione di cui all'articolo 52, comma  2,  e'  punito
          con la reclusione fino a un anno e con la multa  da  100  a
          1.000 euro. 
              6.  Qualora   gli   obblighi   di   identificazione   e
          registrazione   siano   assolti   avvalendosi   di    mezzi
          fraudolenti,  idonei  ad  ostacolare  l'individuazione  del
          soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui
          ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata. 
              7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi  1,
          lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di  eseguire  la
          comunicazione prevista dall'articolo  36,  comma  4,  o  la
          eseguano tardivamente o in maniera incompleta,  si  applica
          la sanzione di cui al comma 4. 
              8. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione  di
          cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e' punito con
          l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000  a
          50.000 euro. 
              9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se'  o  per
          altri,  indebitamente  utilizza,  non  essendone  titolare,
          carte di credito o di  pagamento,  ovvero  qualsiasi  altro
          documento  analogo  che  abiliti  al  prelievo  di   denaro
          contante o all'acquisto  di  beni  o  alla  prestazione  di
          servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e
          con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace
          chi, al fine di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
          falsifica o altera  carte  di  credito  o  di  pagamento  o
          qualsiasi altro documento analogo che abiliti  al  prelievo
          di  denaro  contante  o  all'acquisto  di   beni   o   alla
          prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o  acquisisce
          tali carte o documenti di provenienza illecita  o  comunque
          falsificati  o  alterati,  nonche'  ordini   di   pagamento
          prodotti con essi. 
              9-bis. Per le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 131-ter del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, nonche' per le gravi e  reiterate  violazioni
          delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  4  del  presente
          articolo  e'  ordinata,  nei  confronti  degli  agenti   in
          attivita' finanziaria che  prestano  servizi  di  pagamento
          attraverso  il  servizio  di  rimessa  di  denaro  di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   n),   del   decreto
          legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11,  la  confisca  degli
          strumenti che sono serviti a commettere il reato.  In  caso
          di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
          parti a norma dell'articolo 444  del  codice  di  procedura
          penale per il delitto di cui al  comma  9  e'  ordinata  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato, nonche' del profitto o  del  prodotto,
          salvo che appartengano a persona estranea al reato,  ovvero
          quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di
          denaro e altre utilita' di cui il reo ha la  disponibilita'
          per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 
              9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca
          di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia
          giudiziaria, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta.».