Art. 6
Interventi immediati sul patrimonio culturale
1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e
ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in
conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di
somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e
163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai
servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni
culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operativita'
dell'elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,
le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari
dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a
professionisti idonei, senza ulteriori formalita'.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga
all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni
interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi
inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare
ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri
territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo. Ove si rendano necessari
interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136,
comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I
progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel
piu' breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie
autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al
decreto-legge n. 189 del 2016. Il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i
progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' agli
interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari,
possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni
paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree
protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone
di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva (CE) del
Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE, nei
medesimi Comuni.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente
disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi
urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico,
architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo
periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di
edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica, si
applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n.
189 del 2016.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 si applica l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 189 del
2016. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre
dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del medesimo decreto-legge.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del
patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto, l'ufficio del Soprintendente
speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione,
costituita, per la durata di 5 anni a far data dal 2017, presso il
Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, e composta da non piu' di 20 unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di
ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai
componenti della Segreteria tecnica possono essere altresi' affidate
le funzioni di responsabile unico del procedimento;
b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un massimo di 20
unita', mediante le modalita' previste dall'articolo 4, comma 3, del
presente decreto e dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n.
189 del 2016, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la
durata di 5 anni a far data dal 2017.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo
11.