(Allegato I-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
                             Giuramento 
 
  Prima di  assumere  le  proprie  funzioni,  i  giudici,  in  seduta
pubblica, prestano giuramento di esercitare tali  funzioni  in  piena
imparzialita' e secondo coscienza e di nulla  divulgare  del  segreto
delle deliberazioni.