Art. 6 
 
          Stato di previsione del Ministero della giustizia 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2017,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,  in  termini  di
competenza e di cassa, delle  somme  versate  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai  comuni
e da altri enti pubblici e privati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza
e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli  interventi  e
gli  investimenti  finalizzati  al  miglioramento  delle   condizioni
detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per  le  attivita'
sportive del personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  di
detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e
nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito  della
missione «Giustizia» dello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia per l'anno finanziario 2017.