Art. 6 Vitigno autoctono italiano 1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui e' dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza e' rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. 2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi e' limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione. 3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varieta' di viti.