Art. 6 
 
              Corrispettivo della garanzia dello Stato 
 
  1. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della
garanzia sono determinati caso per caso sulla base della  valutazione
del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalita': 
    a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 
      2) una commissione basata sul rischio  eguale  al  prodotto  di
0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a cinque anni  relativi
alla banca o alla capogruppo nei  tre  anni  che  terminano  il  mese
precedente  la  data  di  emissione  della  garanzia  e  la   mediana
dell'indice iTraxx Europe Senior Financial  a  5  anni  nello  stesso
periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la mediana  degli
spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti  gli  Stati  membri
dell'Unione europea e la  mediana  degli  spread  sui  contratti  CDS
senior a 5 anni dello Stato italiano  nel  medesimo  periodo  di  tre
anni; 
    b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta'; 
    c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici  mesi,
e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 
      2) una commissione basata  sul  rischio  eguale  a  0,20  punti
percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di
rating. 
  2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o
comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli
spread di cui al comma 1), lettera a), numero ii)  e'  calcolata  nel
modo seguente: 
    a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne
di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la  mediana
degli spread sui contratti di CDS a cinque  anni  nei  tre  anni  che
terminano il mese precedente la  data  di  emissione  della  garanzia
registrati  per  un  campione  di  grandi  banche,   definito   dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area  euro  appartenenti
alla medesima classe di rating del debito senior unsecured; 
    b) per banche prive  di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui
contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di
rating disponibile. 
  3. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e'  quello  piu'  elevato.
Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili  siano  piu'  di
tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato. 
  4. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al
momento della concessione della garanzia. 
  5. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali e'
concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche  interessate
sono versate, in  rate  trimestrali  posticipate,  con  le  modalita'
indicate dall'articolo  24,  comma  4.  Le  relative  quietanze  sono
trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e  delle
finanze,   Dipartimento   del   Tesoro,   di   seguito    denominato:
«Dipartimento del Tesoro». 
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita  la  Banca  d'Italia,  puo'  variare,  tenuto   conto   delle
condizioni di mercato,  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
commissioni del presente  articolo  in  conformita'  delle  decisioni
della Commissione europea. Le  variazioni  non  hanno  effetto  sulle
operazioni gia' in essere.