Art. 6 
 
             Disciplina transitoria ed entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle istruttorie avviate dopo
la sua entrata in vigore. 
  2. Gli oneri economici dovuti in relazione alle  procedure  di  VIA
per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001,  n.  443,  avviate
alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, sono determinati come segue: 
    a) 0,5 per mille del  valore  delle  opere  da  realizzare,  come
stabilito dall'art. 9, comma  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA,  ai  sensi
degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163; 
    b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica  di  ottemperanza,
ai sensi dell'art. 185, commi 4  e  5,  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163; 
    c) 0,25 per mille del valore dell'opera, determinato  sulla  base
del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della  prima
fase di verifica di  attuazione  per  le  procedure  di  verifica  di
attuazione, ai  sensi  dell'art.  185,  commi  6  e  7,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    d) l'importo di cui alla lettera c), suddiviso per le  annualita'
previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina
la somma che dovra' essere versata entro il 30 gennaio di ogni  anno.
Per le opere per le quali, alla data di  pubblicazione  del  presente
regolamento, le verifiche di attuazione, per alcune delle  annualita'
previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino
gia' parzialmente effettuate, l'importo e' dovuto in proporzione solo
per le restanti annualita', o quota parte di esse, per le quali  sono
ancora da espletare le attivita' di verifica; 
    e) gli oneri economici dovuti  in  relazione  alle  richieste  di
riesame di provvedimenti di VIA gia' emanati e relativi  ai  progetti
di cui alla legge 21 dicembre 2001,  n.  443,  sono  stabiliti  nella
misura del 25% di quanto gia' versato a titolo di 0,5 per mille. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
    Roma, 25 ottobre 2016 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4608 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti alla legge  21  dicembre  2001,  n.
          443, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 9, comma 6, del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 90, del 2007,  e'  riportato
          nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo degli articoli 182,  183,  184  e
          185 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «Art. 182. (Campo di applicazione). -  1.  La  presente
          sezione, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 21
          dicembre 2001, n.  443,  disciplina  la  procedura  per  la
          valutazione  di  impatto  ambientale   e   l'autorizzazione
          integrata ambientale, limitatamente alle  infrastrutture  e
          agli insediamenti produttivi soggetti a  tale  procedura  a
          norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale,
          nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della
          direttiva 85/337/CEE del Consiglio,  del  27  giugno  1985,
          come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del
          3 marzo 1997. 
              2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale
          e' obbligatorio e vincolante per tutte  le  opere  ad  esso
          soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso,
          secondo le previsioni della presente sezione;  il  permesso
          di costruire non puo' essere rilasciato se non e'  concluso
          il procedimento di valutazione di impatto ambientale. 
              3. Sono  esclusi  dalla  procedura  di  valutazione  di
          impatto ambientale gli  interventi  destinati  alla  difesa
          nazionale in vista  di  un  pericolo  imminente  ovvero  in
          seguito a calamita' per le quali sia  stato  dichiarato  lo
          stato di emergenza ai sensi  dell'art.  5  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di  esclusione  sono
          emanati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio,  di  concerto   con   i   Ministri
          interessati,  nel  rispetto   delle   norme   vigenti   che
          garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e
          sulla eventuale deroga. 
              4. Per  le  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi
          soggetti a screening o valutazione  di  impatto  ambientale
          regionale, il provvedimento di compatibilita' ambientale e'
          emesso dal CIPE, previa  valutazione  da  esprimersi  dalle
          regioni nei modi e tempi previsti dall'art. 165. 
              5.  L'autorizzazione  ambientale  integrata,  per   gli
          insediamenti   produttivi,   e'   regolata   dal    decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e
          procedimento. 
              Art. 183. (Procedure). - 1. L'istruttoria sui  progetti
          relativi alle opere  di  cui  all'art.  182,  comma  1,  e'
          eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare,  in
          modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti
          diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 
                l'uomo, la fauna  e  la  flora;  il  suolo,  l'acqua,
          l'aria, il clima e il paesaggio;  i  beni  materiali  e  il
          patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.
          Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato
          tecnico trovano  applicazione  le  norme  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 10  agosto  1988,  n.
          377. 
              2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo
          studio  di  impatto  ambientale.  Lo  studio   di   impatto
          ambientale e' redatto secondo le direttive  comunitarie  in
          materia  e  le   norme   dell'allegato   tecnico   di   cui
          all'allegato  XXI.  In   ogni   caso   esso   deve   almeno
          comprendere: una descrizione del progetto con  informazioni
          relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;  una
          descrizione delle misure previste per  evitare,  ridurre  e
          possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati
          necessari per individuare e valutare principali effetti che
          il  progetto  puo'  avere  sull'ambiente;  una  descrizione
          sommaria delle principali alternative prese  in  esame  dal
          committente con indicazione delle principali ragioni  della
          scelta sotto  il  profilo  dell'impatto  ambientale;  dati,
          analisi e informazioni relative al  progetto  stesso,  alla
          utilizzazione delle risorse  naturali,  alla  emissione  di
          inquinanti,  alla  creazione  di  sostanze  nocive  e  allo
          smaltimento dei rifiuti.  Il  soggetto  aggiudicatore  deve
          redigere una relazione sui metodi di previsione  utilizzati
          per la valutazione dell'impatto ambientale e  delle  misure
          previste per evitare, ridurre ed  eventualmente  compensare
          effetti  negativi  rilevanti  del  progetto  sull'ambiente,
          nonche'  consegnare  un   riassunto   non   tecnico   delle
          informazioni trasmesse e indicare le eventuali  difficolta'
          riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di
          infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
          informazioni  sull'impatto  ambientale  determinato   dalla
          realizzazione degli altri lotti secondo le  scelte  seguite
          nel progetto presentato. 
              3.  Il  progetto  comprendente  lo  studio  di  impatto
          ambientale, relativo ad una delle  opere  di  cui  all'art.
          182, comma 1,  e'  trasmesso  dal  soggetto  proponente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  tiene  conto,  ai  fini  delle  valutazioni  di
          propria competenza, delle eventuali  osservazioni  ad  esso
          rimesse dai soggetti pubblici e  dai  privati  interessati,
          nel termine di trenta giorni dalla  data  di  presentazione
          della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o
          dell'autorita' proponente. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e, per le opere incidenti su aree  sottoposte  a
          vincolo di tutela culturale o  paesaggistica,  il  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, decorsi novanta giorni
          dalla data di presentazione della documentazione  da  parte
          del soggetto  aggiudicatore  o  dell'autorita'  proponente,
          provvedono ad emettere la valutazione sulla  compatibilita'
          ambientale   dell'opera,   comunicandola    alle    regioni
          interessate e al Ministro delle infrastrutture nonche', per
          le opere di cui  all'art.  179,  anche  al  Ministro  delle
          attivita' produttive. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  a  tale  fine  si   avvale   della
          commissione prevista dall'art. 184. 
              6. Il provvedimento  di  compatibilita'  ambientale  e'
          adottato dal  CIPE,  contestualmente  all'approvazione  del
          progetto preliminare. In  caso  di  motivato  dissenso  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o  del
          Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  l'adozione
          del provvedimento di compatibilita' ambientale e' demandata
          al Consiglio dei Ministri,  che  vi  provvede  nella  prima
          riunione  utile  successiva.  Sul  progetto  definitivo  si
          procede alla verifica di ottemperanza  ai  sensi  dell'art.
          185, comma 4. 
              Art.  184.  (Contenuto  della  valutazione  di  impatto
          ambientale). - 1.  La  valutazione  di  impatto  ambientale
          individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto  e
          delle sue principali  alternative,  compresa  l'alternativa
          zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
          acque di superficie e sotterranee,  sull'aria,  sul  clima,
          sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche'
          sui beni materiali e sul patrimonio  culturale,  sociale  e
          ambientale  e  valuta  inoltre   le   condizioni   per   la
          realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. 
              2. Ai fini delle valutazioni di cui  al  comma  1,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, sentito il Ministro  delle  infrastrutture,  e'
          istituita  una  commissione  speciale  di  valutazione   di
          impatto ambientale, composta da diciotto membri,  oltre  il
          presidente,  scelti  tra   professori   universitari,   tra
          professionisti ed esperti, particolarmente  qualificati  in
          materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e
          tra  dirigenti  della  pubblica  amministrazione.  Per   le
          valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e  di
          insediamenti   strategici,   per   i   quali   sia    stato
          riconosciuto, in sede di intesa, un  concorrente  interesse
          regionale, la commissione e'  integrata  da  un  componente
          designato  dalle  regioni   o   dalle   province   autonome
          interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla  data
          del decreto di costituzione della commissione, le regioni e
          le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
          designazione tra persone aventi gli stessi requisiti  degli
          altri componenti di  nomina  statale.  Con  il  decreto  di
          costituzione della commissione sono stabilite la  durata  e
          le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento  della
          stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono  stabiliti  i  compensi
          spettanti al presidente e ai componenti della  commissione,
          nell'ambito delle risorse di cui al  comma  3.  Qualora  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
          provvedano alle designazioni entro il termine predetto,  la
          commissione   procede,   sino   alla   designazione,   alle
          valutazioni  dell'impatto  ambientale  nella   composizione
          ordinaria. (910) (908) 
              3. La commissione di cui al comma  2  si  avvale  delle
          risorse  versate  dai  soggetti   aggiudicatori   a   norma
          dell'art. 27 della legge 30  aprile  1999,  n.  136,  senza
          oneri per il bilancio dello Stato. 
              Art. 185. (Compiti della commissione speciale  VIA).  -
          1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica  di  cui
          all'art. 184 e, entro sessanta giorni  dalla  presentazione
          del progetto da parte del soggetto proponente,  esprime  il
          proprio parere sul progetto assoggettato  alla  valutazione
          dell'impatto ambientale. 
              2. Ove la commissione verifichi  l'incompletezza  della
          documentazione presentata, il termine indicato al  comma  1
          e'  differito  di   trenta   giorni   per   le   necessarie
          integrazioni. 
              3. Le integrazioni sono richieste entro  trenta  giorni
          dall'apertura della procedura; nel caso in cui il  soggetto
          aggiudicatore   non   abbia   provveduto   alle   richieste
          integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si
          ritiene negativo. 
              4. La commissione: 
                a)  comunica  ali  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, entro trenta giorni  dalla  data  di
          presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
          proponente, eventuali difformita' tra questo e il  progetto
          preliminare; 
                b) esprime  al  predetto  Ministero,  entro  sessanta
          giorni da  tale  presentazione,  il  proprio  parere  sulla
          ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni  del
          provvedimento di compatibilita'  ambientale  e  sull'esatto
          adempimento dei contenuti e delle prescrizioni  di  cui  al
          decreto di compatibilita' ambientale. 
              5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello
          preliminare,   la   commissione   riferisce   al   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio il  quale,  ove
          ritenga, previa valutazione della commissione  stessa,  che
          la  differenza  tra  il  progetto  preliminare   e   quello
          definitivo   comporti   una   significativa   modificazione
          dell'impatto globale del progetto  sull'ambiente,  dispone,
          nei trenta giorni dalla comunicazione  fatta  dal  soggetto
          aggiudicatore,  concessionario   o   contraente   generale,
          l'aggiornamento dello studio di  impatto  ambientale  e  la
          nuova   pubblicazione   dello   stesso,   anche   ai   fini
          dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei  soggetti
          pubblici e privati interessati. 
              L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo'
          riguardare la  sola  parte  di  progetto  interessato  alla
          variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti  e
          delle   prescrizioni   di   cui   al    provvedimento    di
          compatibilita'  ambientale,  il  citato  Ministro,   previa
          diffida    a     regolarizzare,     fa     dare     notizia
          dell'inottemperanza in sede di Conferenza  di  servizi,  al
          fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria. 
              6. Qualora  si  riscontrino  violazioni  degli  impegni
          presi  ovvero  modifiche  del   progetto   che   comportino
          significative  variazioni   dell'impatto   ambientale,   la
          commissione riferisce al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, il quale ordina al soggetto  gestore
          di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al  CIPE  la
          sospensione dei lavori e  il  ripristino  della  situazione
          ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
          provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8  e  9  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349. 
              7. Ai fini delle verifiche di cui  al  comma  6,  prima
          dell'inizio  dei  lavori   e'   comunicata   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  la  relativa
          data ed e' trasmesso  allo  stesso  Ministero  il  progetto
          esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
          e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato  XXI,
          ivi compresa l'attestazione di cui all'art. 20, comma 4. Al
          predetto Ministero  sono  anche  tempestivamente  trasmesse
          eventuali  varianti  progettuali,   ivi   comprese   quelle
          derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'art. 166 e
          agli articoli 20 e seguenti del relativo  allegato  tecnico
          recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta  dei
          soggetti esecutori  dell'opera,  puo'  fornire  le  proprie
          indicazioni  sulla  interpretazione  e   applicazione   del
          provvedimento di compatibilita' ambientale. 
              8. I commi 4 e 5  non  si  applicano  al  caso  di  VIA
          espressa su progetti definitivi, fermo restando  il  potere
          di  impartire  prescrizioni   con   il   provvedimento   di
          compatibilita' ambientale.».