Art. 6 Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione 1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), il contributo puo' essere destinato all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attivita' produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. 2. Si definiscono edifici equivalenti quelli aventi uguale dimensione in pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%, costruiti con strutture, materiali e finiture similari. 3. L'acquisto e' ammissibile a contributo a condizione che abbia a oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e siano muniti della certificazione di idoneita', dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove sono ubicati. 4. Il contributo massimo che puo' essere concesso per l'acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attivita' produttiva e della relativa area di pertinenza e' pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attivita' e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruita' sulla base del valore di mercato e il costo convenzionale spettante per l'intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 2. 5. La concessione del contributo e' subordinata alla cessione a titolo gratuito al comune dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la rimozione delle macerie in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.