Art. 6 
 
  Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun  anno  di
durata  del  contratto  il  ricercatore  presenta   al   Dipartimento
dell'universita'  presso  cui  svolge  la   propria   attivita'   una
dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di
riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una
relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al  parere
espresso dal Dipartimento, e' trasmessa  al  Ministero  entro  trenta
giorni. Al termine del contratto il Dipartimento e' inoltre tenuto  a
presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto. 
  Inoltre, ai sensi delll'art. 24, comma 5, della legge  n.  240  del
2010, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la  programmazione,
l'universita' valuta il  titolare  del  contratto  stesso  che  abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della  legge
n. 240 del 2010, ai fini  della  chiamata  nel  ruolo  di  professore
associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima
legge. In caso di esito positivo della valutazione, il  titolare  del
contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato  nel  ruolo  dei
professori associati. La valutazione si svolge  in  conformita'  agli
standard   qualitativi   riconosciuti   a   livello    internazionale
individuati  con  apposito  regolamento  di  ateneo  nell'ambito  dei
criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344. 
  Il Ministero, tenendo conto dei risultati  relativi  ai  precedenti
bandi del programma «Rita Levi Montalcini»,  svolge  un'attivita'  di
monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del
presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei  relativi
contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento  a
perseguire  obiettivi  di  qualita'  e  attrattivita'   del   sistema
universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi.