Art. 6 
 
               Composizione delle conferenze regionali 
 
  1. La  conferenza  regionale  di  cui  al  precedente  art.  5,  e'
presieduta dal Presidente della regione - vice commissario  o  da  un
suo delegato ed e' composto da: 
    a) un rappresentante del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
    b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare; 
    c) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    d) un rappresentante unico delle amministrazioni statali  diverse
da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c); 
    e)  un  rappresentante  unico  della  regione  e  di   tutte   le
amministrazioni riconducibili alla medesima regione  territorialmente
competente; 
    f) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente; 
    g)  un  rappresentante  unico  della  provincia  e  di  tutte  le
amministrazioni     riconducibili     alla     medesima     provincia
territorialmente competente; 
    h)  un  rappresentante  unico  del   comune   e   di   tutte   le
amministrazione riconducibili  al  medesimo  comune  territorialmente
competente. 
  2.  Partecipano  alle  riunioni  della  conferenza  regionale:   il
Presidente della regione - vice commissario  o  il  suo  delegato;  i
rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e, in ragione della decisione oggetto  della  conferenza  e
della loro  competenza  territoriale,  i  rappresentanti  degli  enti
parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione e delle
altre  amministrazioni  regionali,  delle  province  e  delle   altre
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni
comunali. 
  3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvedono  a
designare, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente ordinanza, il  proprio  rappresentante  in  seno  alla
Conferenza  prevista  dall'art.  1,  individuandone,   altresi',   il
sostituto in caso di impedimento. 
  4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del  comma  1  e'
individuato secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter, comma  4,
delle  legge  n.  241  del  1990.   Ove   si   tratti   soltanto   di
amministrazioni   periferiche,    il    prefetto,    territorialmente
competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro
cinque giorni dal ricevimento  della  convocazione  della  conferenza
regionale. 
  5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono, entro il
medesimo  termine  previsto  dal  comma  2,  alla  designazione   del
rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1. 
  6. Gli  enti  parco,  le  province  ed  i  comuni  territorialmente
competenti provvedono alla designazione  del  proprio  rappresentante
entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  dalla   convocazione   della
conferenza regionale. 
  7. Ciascuna amministrazione o ente e'  rappresentato  da  un  unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo  univoco  e
vincolante la  posizione  dell'amministrazione  stessa  su  tutte  le
decisioni  di  competenza  della  conferenza,  anche   indicando   le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 
  8. Resta salva la possibilita'  di  invitare  alle  riunione  della
Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le  singole
amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di
cui alla lettera e) del comma 1,  di  intervenire  a  dette  riunioni
esclusivamente in funzione di supporto.