Art. 6 Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi 1. I progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi sono predisposti e trasmessi al GSE nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1. 2. L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, e' riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2, che puo' essere aggiornata ed integrata con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE. 3. I progetti di efficienza energetica ammissibili acquisiscono le autorizzazioni o i permessi richiesti entro i termini previsti dalla normativa vigente, e sono conformi al disposto dell'art. 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ove applicabile, nonche' i requisiti e le condizioni di applicabilita', in conformita' ai metodi di valutazione, definiti all'Allegato 1. 4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacita' di incremento dell'efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacita' di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile. 5. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica di cui all'art. 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato 2 al presente decreto, in conformita' a quanto indicato all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. 6. Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente piu' efficienti rispetto a quelle individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.