Art. 6 
 
            Conferenza permanente e Conferenze regionali 
 
  1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» e'
sostituita  dalla  seguente:  «Conferenza  permanente  e   Conferenze
regionali»; 
  (( a-bis) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al  fine  di  potenziare  e  accelerare  la  ricostruzione  dei
territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche'
di  garantire  unitarieta'  e  omogeneita'   nella   gestione   degli
interventi, e'  istituito  un  organo  a  competenza  intersettoriale
denominato  "Conferenza  permanente",  presieduto   dal   Commissario
straordinario o da un suo delegato e composto da  un  rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della Regione, della  Provincia,  dell'Ente  parco  e  del
Comune territorialmente competenti»; )) 
  b)  al  comma  2,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:   «strumenti
urbanistici  vigenti»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7  del  Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La Conferenza, in particolare: 
  a)  esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli   strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; 
  b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei  lavori
relativi   a   beni   culturali   di   competenza   del   Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza  stessa  dal  rappresentante  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  c) esprime parere obbligatorio e  vincolante  sul  programma  delle
infrastrutture ambientali.»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per gli interventi privati e per quelli attuati  dalle  Regioni
ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e  dalle  Diocesi  ai
sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che  necessitano  di  pareri
ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o  ricompresi
in aree dei parchi nazionali o delle aree  protette  regionali,  sono
costituite  apposite  Conferenze  regionali,  presiedute   dal   Vice
commissario competente  o  da  un  suo  delegato  e  composte  da  un
rappresentante di ciascuno  degli  enti  o  amministrazioni  presenti
nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine  di  contenere
al  massimo  i  tempi  della  ricostruzione  privata  la   Conferenza
regionale  opera,  per  i  progetti  di  competenza,  con  le  stesse
modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per  la  Conferenza
permanente ed esprime il proprio  parere,  entro  i  tempi  stabiliti
dalle apposite ordinanze di cui  all'articolo  2,  comma  2,  per  la
concessione dei contributi.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio (( entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione  ))  per  tutti  i
progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali  sottoposti  alla
tutela del codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e,  limitatamente  alle
opere  pubbliche,  esprime  il  parere   relativo   agli   interventi
sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree  dei  parchi
nazionali o delle aree protette regionali.»; 
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,
si provvede  a  disciplinare  le  modalita',  anche  telematiche,  di
funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al
comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.». 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16  del   citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali 
              1. Al fine di potenziare e accelerare la  ricostruzione
          dei  territori  colpiti  dagli  eventi   sismici   di   cui
          all'articolo  1,  nonche'  di   garantire   unitarieta'   e
          omogeneita' nella gestione degli interventi,  e'  istituito
          un   organo   a   competenza   intersettoriale   denominato
          "Conferenza   permanente",   presieduto   dal   Commissario
          straordinario o  da  un  suo  delegato  e  composto  da  un
          rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei  beni  e
          delle attivita' culturali  e  del  turismo,  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  della
          Regione, della Provincia,  dell'Ente  parco  e  del  Comune
          territorialmente competenti. 
              2. La Conferenza permanente e'  validamente  costituita
          con la  presenza  di  almeno  la  meta'  dei  componenti  e
          delibera a  maggioranza  dei  presenti.  La  determinazione
          motivata di  conclusione  del  procedimento,  adottata  dal
          presidente, sostituisce a  ogni  effetto  tutti  i  pareri,
          intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,
          comunque denominati, inclusi quelli di gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici,  di  competenza  delle   amministrazioni
          coinvolte.   Si   considera   acquisito   l'assenso   senza
          condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante  non
          abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
          non  abbia  espresso  la  propria  posizione  ovvero  abbia
          espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni
          che  non  costituiscono  oggetto   del   procedimento.   La
          determinazione conclusiva ha altresi' effetto  di  variante
          agli   strumenti    urbanistici    vigenti    e    comporta
          l'applicazione della disciplina contenuta  nell'articolo  7
          del  Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Si
          applicano, per tutto quanto non diversamente  disposto  nel
          presente articolo e in quanto compatibili, le  disposizioni
          in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.   Le
          autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni
          culturali tutelati ai sensi della Parte II del  codice  dei
          beni culturali e del paesaggio di cui  decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  sono
          rese dal rappresentante del  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo in seno alla  Conferenza.
          Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e'   comunque
          necessario ai fini dell'approvazione  del  programma  delle
          infrastrutture ambientali. Sono assicurate  adeguate  forme
          di partecipazione delle popolazioni  interessate,  mediante
          pubbliche  consultazioni,  nelle  modalita'  del   pubblico
          dibattito   o   dell'inchiesta   pubblica,   definite   dal
          Commissario  straordinario  nell'atto  di  disciplina   del
          funzionamento della Conferenza permanente. 
              3. La Conferenza, in particolare: 
              a)  esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli
          strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni
          entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da
          parte dei Comuni stessi; 
              b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e
          dei lavori relativi a  beni  culturali  di  competenza  del
          Commissario straordinario, del Ministero dei beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo  e  del  Ministero  delle
          infrastrutture    e    dei    trasporti    e     acquisisce
          l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che
          e' resa in seno alla Conferenza stessa  dal  rappresentante
          del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo; 
              c)  esprime  parere  obbligatorio  e   vincolante   sul
          programma delle infrastrutture ambientali. 
              4. Per gli interventi  privati  e  per  quelli  attuati
          dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma  1,  lettera
          a), e dalle Diocesi ai  sensi  del  medesimo  articolo  15,
          comma   2,   che   necessitano   di   pareri    ambientali,
          paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in
          aree dei parchi nazionali o delle aree protette  regionali,
          sono costituite apposite Conferenze  regionali,  presiedute
          dal Vice commissario competente o  da  un  suo  delegato  e
          composte da un rappresentante  di  ciascuno  degli  enti  o
          amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui
          al comma 1. Al fine di contenere al massimo i  tempi  della
          ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per  i
          progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri  ed
          effetti stabiliti al comma 2 per la  Conferenza  permanente
          ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle
          apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2,  per  la
          concessione dei contributi. 
              5.  La   Conferenza   regionale   esprime   il   parere
          obbligatorio entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          documentazione  per  tutti  i  progetti   di   fattibilita'
          relativi ai  beni  culturali  sottoposti  alla  tutela  del
          codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e,  limitatamente  alle
          opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi
          sottoposti al vincolo ambientale o  ricompresi  nelle  aree
          dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. 
              6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, si provvede a  disciplinare  le  modalita',  anche
          telematiche,  di  funzionamento  e  di  convocazione  della
          Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle  Conferenze
          regionali di cui al comma 4.".