Art. 6 Linee di azione per la sicurezza cibernetica 1. Il direttore generale del DIS, per le finalita' di tutela della sicurezza nazionale di cui al presente decreto, adotta le iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione di interesse generale con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, perseguendo, in particolare, l'individuazione e la disponibilita' dei piu' adeguati ed avanzati supporti tecnologici in funzione della preparazione alle azioni di prevenzione, contrasto e risposta in caso di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni ed enti pubblici e degli operatori privati di cui all'art. 11. 2. Per la realizzazione delle linee di azione indicate al comma 1, il direttore generale del DIS predispone gli opportuni moduli organizzativi, di coordinamento e di raccordo, prevedendo il ricorso anche a professionalita' delle pubbliche amministrazioni, degli enti di ricerca pubblici e privati, delle universita' e di operatori economici privati. 3. Il direttore generale del DIS, per le finalita' di cui al presente articolo, puo' fare ricorso a convenzioni e intese con le pubbliche amministrazioni e soggetti privati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 124 del 2007 ed all'affidamento di incarichi ad esperti esterni ai sensi dell'art. 21 della predetta legge.