Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute
negli articoli da 1 a 4 della presente ordinanza si provvede  con  le
risorse di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  n.  189  del
2016, che vengono trasferite sulle contabilita' speciali  di  cui  al
comma 4 del medesimo art. 4. 
  2. Entro quindici giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, ciascun Presidente di Regione - Vicecommissario provvede a
comunicare al Commissario straordinario i  dati  provvisori  relativi
alle unita' abitative danneggiate con livello di danno  E,  ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  5  maggio
2011, adibite ad abitazione principale, con l'indicazione degli oneri
economici  stimati  secondo  i  criteri  contenuti   nella   presente
ordinanza e la formulazione di apposita richiesta di anticipazione di
somme a valere sulle risorse di cui al comma 1. Sulla base dei dati e
delle  richieste  formulate  ai  sensi  del  precedente  periodo,  il
Commissario  straordinario,  previa  deliberazione  della  cabina  di
coordinamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189
del  2016,  provvede  a  determinare   l'entita'   dell'anticipazione
riconosciuta a ciascun Vicecommissario ed a disciplinare le modalita'
di  rendicontazione  da  parte  dei  Presidenti   delle   Regioni   -
Vicecommissari dei  contributi  erogati  attraverso  l'impiego  delle
somme anticipate. 
  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  ordinanza,
i Presidenti delle Regioni - Vicecommissari provvedono  a  comunicare
al Commissario straordinario i dati  definitivi  relativi  al  numero
delle unita' abitative danneggiate con livello di  danno  E,  con  la
specificazione  di  quelle  adibite  ad  abitazione  principale.  Con
successiva ordinanza, adottata sulla base dei dati  definivi  forniti
dai Vicecommissari e secondo le  modalita'  prevista  dal  precedente
comma  2,  verra'  disposto  il  trasferimento,   in   favore   delle
contabilita' speciali di cui all'art. 4, comma 4,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, delle eventuali ed ulteriori risorse occorrenti.