Art. 6 Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 1. In considerazione della necessita' di dare urgente impulso alle procedure prodromiche all'assunzione del personale da parte delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti parco nazionale e di assicurare, atteso il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all'attivita' di ricostruzione, la piena funzionalita' di dette amministrazioni, nonche' della struttura commissariale centrale e degli uffici speciali per la ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo. 2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 4 maggio 2017 Il Commissario: Errani