Art. 6 
 
 
           Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 
 
  1. In considerazione della necessita' di dare urgente impulso  alle
procedure prodromiche all'assunzione del  personale  da  parte  delle
regioni, delle province, dei comuni e degli enti parco nazionale e di
assicurare,  atteso  il   rilevantissimo   numero   di   procedimenti
amministrativi connessi  all'attivita'  di  ricostruzione,  la  piena
funzionalita'  di  dette  amministrazioni,  nonche'  della  struttura
commissariale centrale e degli uffici speciali per la  ricostruzione,
la presente ordinanza e'  dichiarata  provvisoriamente  efficace.  La
stessa entra in vigore dal giorno successivo alla  sua  pubblicazione
sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo. 
  2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio
dei ministri, e' trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
    Roma, 4 maggio 2017 
 
                                               Il Commissario: Errani