Art. 6 
 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. L'erogazione del contributo e' disposta in un'unica soluzione ad
avvenuta  ultimazione  del  programma  di  investimento,  su  istanza
dell'impresa beneficiaria, formulata contestualmente  alla  richiesta
di  erogazione  del  saldo  del  finanziamento   agevolato   e   alla
presentazione della documentazione relativa alle spese  sostenute  di
cui all'art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015. 
  2. L'erogazione del contributo e' subordinata alla dimostrazione da
parte  dell'impresa   richiedente   dell'avvenuta   ultimazione   del
programma  di  investimento  e  dell'effettivo  pagamento,   mediante
esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati
ed e' disposta entro 80 giorni dalla  presentazione  dell'istanza  di
cui al comma 1.