Art. 6 Oggetto e metodi di controllo 1. Per le categorie di veicoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all'allegato I, punto 2. 2. Per ogni area di cui al comma 1, il controllo tecnico e' effettuato sugli elementi di cui all'allegato I, punto 3. Il controllo puo' comprendere anche una verifica della conformita' delle parti e componenti del veicolo alle caratteristiche ambientali e di sicurezza obbligatorie che erano in vigore al momento dell'omologazione o, se del caso, al momento dell'adeguamento del veicolo. I controlli sono effettuati con le modalita', le tecniche e le attrezzature previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonche' dai provvedimenti emanati dalla autorita' competente, anche in riferimento alla attivita' di manutenzione eseguita sul veicolo e senza l'uso di strumenti per smontare o rimuovere parti del veicolo. 3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocita' dei ciclomotori sono effettuati sulla base delle disposizioni emanate dalla autorita' competente.