(( Art. 6 bis
Riduzione degli apparecchi da divertimento
1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi
agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015,
prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' attuata, secondo le modalita' indicate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio
2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla
osta di esercizio non puo' essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla
osta di esercizio non puo' essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono,
entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di
almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi
riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al
numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi
indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi
riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il
numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a
quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede
d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun
concessionario, secondo criteri di proporzionalita' in relazione alla
distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditivita'
degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi
precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi
successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli
apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati,
avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La
violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun
apparecchio. ))
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato
regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 6.
- Si riporta il testo del comma 943 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disciplinato il processo di evoluzione
tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere
rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono
essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1°
gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente
remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura
non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31
luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le
modalita' di tale riduzione, anche tenuto conto della
diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei
nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto
ministeriale.".