Art. 6 Possesso e monitoraggio degli standard, dei requisiti e degli indicatori per il miglioramento continuo della qualita' della formazione specialistica erogata 1. L'Osservatorio nazionale verifica e monitora il possesso ed il mantenimento degli standard e dei requisiti, nonche' il miglioramento rilevato attraverso gli indicatori di performance delle scuole di specializzazione di area sanitaria, verificando periodicamente la qualita' del percorso formativo specialistico, di concerto con gli omologhi Osservatori regionali. La valutazione quantitativa e qualitativa delle strutture e della rete formativa delle scuole di specializzazione consiste nella verifica del possesso nel tempo degli standard e dei requisiti stabiliti per le scuole di specializzazione, nonche' nell'utilizzo degli indicatori di performance di cui all'art. 3, comma 3 del D.I. n. 68/2015 per valutare l'attivita' formativa ed assistenziale. 2. Al fine della valutazione della qualita' della formazione professionalizzante l'Osservatorio nazionale, in funzione delle finalita' ad esso attribuite, individua ed aggiorna periodicamente degli indicatori di performance formativa ed un panel di indicatori di performance di attivita' assistenziale, questi ultimi da utilizzare sia per la struttura universitaria di sede che per le strutture collegate, fatta salva l'esigenza di considerare/monitorare le differenti specificita' di ciascuna scuola di specializzazione, scelti tenendo conto dello specifico ruolo nell'ambito della formazione specialistica delle strutture sanitarie coinvolte. Le modalita' di utilizzo dei predetti indicatori sono descritte nell'allegato 4 del presente decreto. 3. Oltre agli indicatori di cui al precedente comma, l'Osservatorio nazionale, nell'ottica del miglioramento continuo della qualita' della formazione specialistica erogata, si avvale dei seguenti ulteriori strumenti di valutazione della formazione erogata: a) strumenti diretti: visite in loco ed eventuali ulteriori strumenti quali i progress test che portano alla redazione di rapporti di valutazione della qualita'; b) strumenti indiretti: questionari anonimi, somministrati ai medici in formazione, per la verifica di aspetti sia di tipo quantitativo, adottando item di verifica delle modalita' della formazione e sui servizi offerti connessi alla formazione erogata dalle scuole di specializzazione, sia di tipo qualitativo, utilizzando item di opinione. 4. Le attivita' di monitoraggio, da effettuarsi con cadenza periodica almeno annuale, vengono definite dall'Osservatorio nazionale attraverso la predisposizione e la standardizzazione della documentazione che viene recepita dagli Osservatori regionali, ferma restando la possibilita' di questi ultimi di espletare in maniera autonoma le suddette attivita'. 5. Nel caso venga meno il possesso degli standard e dei requisiti minimi, nonche' si rilevi un abbassamento delle performance formative e assistenziali esplorate tramite gli indicatori di cui all'art. 5, gli Osservatori regionali sono tenuti a darne comunicazione all'Osservatorio nazionale, ferma restando la prerogativa da parte di quest'ultimo di effettuare autonomamente attivita' di monitoraggio, diretta o indiretta. L'Osservatorio nazionale assume le decisioni conseguenti al monitoraggio qualora non siano rispettati gli standard, i requisiti minimi e gli indicatori di performance formativa e assistenziale. 6. Le prime attivita' di monitoraggio, le cui risultanze verranno utilizzate quale termine di raffronto per le successive rilevazioni periodiche, vengono espletate entro un anno dall'accreditamento delle scuole ai sensi del presente decreto.