Art. 6 
 
Possesso  e  monitoraggio  degli  standard,  dei  requisiti  e  degli
indicatori  per  il  miglioramento  continuo  della  qualita'   della
                  formazione specialistica erogata 
 
  1. L'Osservatorio nazionale verifica e monitora il possesso  ed  il
mantenimento degli standard e dei requisiti, nonche' il miglioramento
rilevato attraverso gli indicatori di  performance  delle  scuole  di
specializzazione di area  sanitaria,  verificando  periodicamente  la
qualita' del percorso formativo specialistico, di  concerto  con  gli
omologhi  Osservatori  regionali.  La  valutazione   quantitativa   e
qualitativa delle strutture e della rete formativa  delle  scuole  di
specializzazione consiste nella verifica del possesso nel tempo degli
standard e dei requisiti stabiliti per le scuole di specializzazione,
nonche' nell'utilizzo degli indicatori di performance di cui all'art.
3, comma 3 del D.I. n. 68/2015 per valutare l'attivita' formativa  ed
assistenziale. 
  2. Al  fine  della  valutazione  della  qualita'  della  formazione
professionalizzante  l'Osservatorio  nazionale,  in  funzione   delle
finalita' ad esso attribuite, individua  ed  aggiorna  periodicamente
degli indicatori di performance formativa ed un panel  di  indicatori
di  performance  di  attivita'  assistenziale,   questi   ultimi   da
utilizzare sia per la struttura universitaria  di  sede  che  per  le
strutture collegate, fatta salva l'esigenza di considerare/monitorare
le differenti specificita' di ciascuna  scuola  di  specializzazione,
scelti  tenendo  conto  dello  specifico  ruolo   nell'ambito   della
formazione specialistica  delle  strutture  sanitarie  coinvolte.  Le
modalita'  di  utilizzo  dei  predetti  indicatori   sono   descritte
nell'allegato 4 del presente decreto. 
  3. Oltre agli indicatori di cui al precedente comma, l'Osservatorio
nazionale, nell'ottica  del  miglioramento  continuo  della  qualita'
della  formazione  specialistica  erogata,  si  avvale  dei  seguenti
ulteriori strumenti di valutazione della formazione erogata: 
    a) strumenti diretti:  visite  in  loco  ed  eventuali  ulteriori
strumenti quali  i  progress  test  che  portano  alla  redazione  di
rapporti di valutazione della qualita'; 
    b) strumenti indiretti:  questionari  anonimi,  somministrati  ai
medici in  formazione,  per  la  verifica  di  aspetti  sia  di  tipo
quantitativo,  adottando  item  di  verifica  delle  modalita'  della
formazione e sui servizi offerti  connessi  alla  formazione  erogata
dalle  scuole  di  specializzazione,   sia   di   tipo   qualitativo,
utilizzando item di opinione. 
  4.  Le  attivita'  di  monitoraggio,  da  effettuarsi  con  cadenza
periodica  almeno   annuale,   vengono   definite   dall'Osservatorio
nazionale attraverso la predisposizione e la standardizzazione  della
documentazione che viene recepita dagli Osservatori regionali,  ferma
restando la possibilita' di questi ultimi  di  espletare  in  maniera
autonoma le suddette attivita'. 
  5. Nel caso venga meno il possesso degli standard e  dei  requisiti
minimi, nonche' si rilevi un abbassamento delle performance formative
e assistenziali esplorate tramite gli indicatori di cui  all'art.  5,
gli  Osservatori  regionali  sono  tenuti   a   darne   comunicazione
all'Osservatorio nazionale, ferma restando la prerogativa da parte di
quest'ultimo di effettuare autonomamente attivita'  di  monitoraggio,
diretta o indiretta. L'Osservatorio  nazionale  assume  le  decisioni
conseguenti  al  monitoraggio  qualora  non  siano   rispettati   gli
standard,  i  requisiti  minimi  e  gli  indicatori  di   performance
formativa e assistenziale. 
  6. Le prime attivita' di monitoraggio, le cui  risultanze  verranno
utilizzate quale termine di raffronto per le  successive  rilevazioni
periodiche, vengono espletate entro un anno dall'accreditamento delle
scuole ai sensi del presente decreto.