Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con riferimento ai nuclei familiari beneficiari del SIA  in  via
ordinaria nei  comuni  interessati  dagli  eventi  sismici,  ai  fini
dell'erogazione  del  beneficio   del   SIA   non   si   applica   la
condizionalita' di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, del 26 maggio 2016. Resta ferma la facolta' da parte
dei comuni di predisporre con la  partecipazione  dei  componenti  il
nucleo familiare e su loro richiesta  i  progetti  personalizzati  di
presa in carico di cui all'art. 6 del medesimo decreto. Tali progetti
tengono  conto  dell'esigenza  di  mitigare  l'impatto  degli  eventi
sismici sulle condizioni di vita, economiche  e  sociali  del  nucleo
familiare,  nonche'  della  necessita'  di  ricostruire  il   tessuto
sociale, economico e territoriale. 
  2. Con riferimento alla attuazione del SIA,  alla  luce  dei  nuovi
compiti individuati in capo ai  comuni  e  agli  ambiti  territoriali
dalla  legge  15  marzo  2017,  n.  33,  che  prevede   tra   l'altro
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della poverta'  e
dell'esclusione   sociale,   denominata   reddito   di    inclusione,
individuata come livello essenziale delle  prestazioni  da  garantire
uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto  degli
adeguamenti  nell'organizzazione  dei  servizi  necessari  in   vista
dell'introduzione  della  misura,  e'  data  facolta'  ai  comuni  di
derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti  personalizzati
di presa in carico di cui all'art. 6 del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza  pregiudizio
sull'erogazione   del   beneficio   economico.   Resta   ferma,   ove
applicabile,  l'esclusione  dal  beneficio  nel   caso   di   mancata
sottoscrizione del progetto o  del  mancato  rispetto  da  parte  dei
nuclei familiari beneficiari delle condizionalita' ai sensi dell'art.
7 del medesimo decreto. 
  3. Alle attivita' di cui al  presente  decreto  le  amministrazioni
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.