Art. 6 Disposizioni finali 1. Con riferimento ai nuclei familiari beneficiari del SIA in via ordinaria nei comuni interessati dagli eventi sismici, ai fini dell'erogazione del beneficio del SIA non si applica la condizionalita' di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. Resta ferma la facolta' da parte dei comuni di predisporre con la partecipazione dei componenti il nucleo familiare e su loro richiesta i progetti personalizzati di presa in carico di cui all'art. 6 del medesimo decreto. Tali progetti tengono conto dell'esigenza di mitigare l'impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonche' della necessita' di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale. 2. Con riferimento alla attuazione del SIA, alla luce dei nuovi compiti individuati in capo ai comuni e agli ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede tra l'altro l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale, denominata reddito di inclusione, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto degli adeguamenti nell'organizzazione dei servizi necessari in vista dell'introduzione della misura, e' data facolta' ai comuni di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza pregiudizio sull'erogazione del beneficio economico. Resta ferma, ove applicabile, l'esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto da parte dei nuclei familiari beneficiari delle condizionalita' ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto. 3. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.