(( Art. 6 ter 
 
 
          Misure per il completamento delle infrastrutture 
 
  1. Al  fine  di  consentire  la  completa  realizzazione  di  opere
pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto  legislativo  23
giugno 2011,  n.  118,  le  parole:  «A  seguito  dell'aggiudicazione
definitiva della  gara,  le  spese  contenute  nel  quadro  economico
dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano  ad  essere
finanziate dal fondo  pluriennale  vincolato,  mentre  gli  eventuali
ribassi di asta, costituiscono economie di  bilancio  e  confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione  a  meno  che,
nel frattempo, sia intervenuta formale  rideterminazione  del  quadro
economico progettuale da parte dell'organo competente che  incrementa
le  spese  del  quadro  economico  dell'opera  finanziandole  con  le
economie registrate in sede di aggiudicazione.» sono sostituite dalle
seguenti: «A seguito dell'aggiudicazione definitiva  della  gara,  le
spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate,  ancorche'
non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo  pluriennale
vincolato,  mentre  gli  eventuali  ribassi  di  asta   costituiscono
economie  di  bilancio  e  confluiscono  nella  quota  vincolata  del
risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all'aggiudicazione non sia intervenuta formale  rideterminazione  del
quadro economico progettuale  da  parte  dell'organo  competente  che
incrementa  le  spese  del   quadro   economico   dell'opera   stessa
finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione  e
l'ente interessato rispetti i  vincoli  di  bilancio  definiti  dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni  in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificato dalla presente legge: 
              «5.4  Il  fondo  pluriennale  vincolato  e'  un   saldo
          finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate
          al finanziamento di  obbligazioni  passive  dell'ente  gia'
          impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello  in
          cui e' accertata l'entrata. 
              Trattasi di un  saldo  finanziario  che  garantisce  la
          copertura di spese  imputate  agli  esercizi  successivi  a
          quello in corso, che nasce dall'esigenza  di  applicare  il
          principio della competenza finanziaria di cui  all'allegato
          1, e rendere evidente la distanza  temporale  intercorrente
          tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo  impiego
          di tali risorse. 
              Il fondo  pluriennale  vincolate  e'  formato  solo  da
          entrate  correnti  vincolate  e  da  entrate  destinate  al
          finanziamento di investimenti, accertate  e  imputate  agli
          esercizi precedenti a quelli di imputazione delle  relative
          spese. Prescinde dalla natura vincolata o  destinata  delle
          entrate che lo alimentano, il fondo  pluriennale  vincolato
          costituito: 
              a)  in  occasione  del  riaccertamento  ordinario   dei
          residui al  fine  di  consentire  la  reimputazione  di  un
          impegno   che,   a   seguito   di    eventi    verificatisi
          successivamente  alla  registrazione,  risulta   non   piu'
          esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 
              b) in occasione del  riaccertamento  straordinario  dei
          residui, effettuata  per  adeguare  lo  stock  dei  residui
          attivi e  passivi  degli  esercizi  precedenti  alla  nuova
          configurazione  del  principio  contabile  generale   della
          competenza finanziaria. 
              Il fondo riguarda prevalentemente  le  spese  in  conto
          capitale ma puo' essere destinato a garantire la  copertura
          di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte
          di entrate derivanti da trasferimenti  correnti  vincolati,
          esigibili  in  esercizi  precedenti  a  quelli  in  cui  e'
          esigibile la corrispondente spesa. 
              L'ammontare complessivo del fondo iscritto in  entrata,
          distinto in parte corrente e in c/capitale,  e'  pari  alla
          sommatoria  degli  accantonamenti  riguardanti   il   fondo
          stanziati   nella   spesa   del   bilancio   dell'esercizio
          precedente,  nei  singoli  programmi  di  bilancio  cui  si
          riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.  Solo  con
          riferimento al primo esercizio, l'importo  complessivo  del
          fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, puo'  risultare
          inferiore  all'importo  dei  fondi  pluriennali  di   spesa
          dell'esercizio precedente, nel caso in  cui  sia  possibile
          stimare  o  far  riferimento,  sulla  base   di   dati   di
          preconsuntivo  all'importo,   riferito   al   31   dicembre
          dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio
          di  previsione,  degli  impegni  imputati   agli   esercizi
          precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 
              Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati  del
          rendiconto, e' determinato l'importo definitivo  del  fondo
          pluriennale  vincolato  stanziato  in  entrata  del   primo
          esercizio considerato nel bilancio di  previsione  e  degli
          impegni assunti negli esercizi precedenti  con  imputazione
          agli esercizi  successivi,  di  cui  il  fondo  pluriennale
          vincolato di entrata costituisce la copertura. 
              Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli  fondi
          pluriennali vincolati non e' possibile assumere impegni  ed
          effettuare pagamenti. 
              Il    fondo    pluriennale    risulta    immediatamente
          utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che
          lo finanziano, ed e' possibile procedere all'impegno  delle
          spese esigibili nell'esercizio in corso (la  cui  copertura
          e'  costituita  dalle  entrate   accertate   nel   medesimo
          esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili
          negli esercizi successivi (la cui copertura  e'  effettuata
          dal fondo). 
              In  altre  parole,  il   principio   della   competenza
          potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia
          uno strumento di rappresentazione  della  programmazione  e
          previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti
          sia  di  investimento,  che  evidenzi  con  trasparenza   e
          attendibilita' il procedimento  di  impiego  delle  risorse
          acquisite dall'ente che  richiedono  un  periodo  di  tempo
          ultrannuale per il loro effettivo impiego ed  utilizzo  per
          le finalita' programmate e  previste.  In  particolare,  la
          programmazione e la previsione  delle  opere  pubbliche  e'
          fondata sul Programma triennale  delle  opere  pubbliche  e
          relativo elenco annuale di cui alla vigente  normativa  che
          prevedono, tra l'altro, la formulazione del  cronoprogramma
          (previsione  dei   SAL)   relativo   agli   interventi   di
          investimento programmati. 
              In fase di previsione il  fondo  pluriennale  vincolato
          stanziato tra le spese  e'  costituito  da  due  componenti
          logicamente distinte: 
              1)  la  quota  di  risorse  accertate  negli   esercizi
          precedenti che costituiscono la  copertura  di  spese  gia'
          impegnate  negli  esercizi  precedenti  a  quello  cui   si
          riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 
              2) le risorse che si prevede  di  accertare  nel  corso
          dell'esercizio, destinate  a  costituire  la  copertura  di
          spese che si prevede di impegnare nel corso  dell'esercizio
          cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi
          successivi. 
              L'esigenza di rappresentare nel bilancio di  previsione
          le scelte operate, compresi i  tempi  di  previsto  impiego
          delle  risorse   acquisite   per   gli   interventi   sopra
          illustrati,  e'  fondamentale  nella  programmazione  della
          spesa pubblica locale (si pensi alla  indispensabilita'  di
          tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo  di
          trasferimenti da altri livelli di governo). Cio'  premesso,
          si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in  cui
          si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo  pluriennale
          vincolato anche nel caso di investimenti per  i  quali  non
          risulta motivatamente possibile individuare  l'esigibilita'
          della spesa. 
              In  tali  casi,  il  fondo  e'  imputato  nella   spesa
          dell'esercizio   in   cui   si   prevede   di    realizzare
          l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al
          programma  cui  si  riferisce  la  spesa  e,  nel  bilancio
          gestionale (per  le  regioni)  e  nel  PEG  (per  gli  enti
          locali), e' "intestato" alla  specifica  spesa  che  si  e'
          programmato  di  realizzare,   anche   se   non   risultano
          determinati i tempi e le modalita'. 
              Nel corso dell'esercizio, a seguito  della  definizione
          del cronoprogramma (previsione dei  SAL)  della  spesa,  si
          apportano le  necessarie  variazioni  a  ciascun  esercizio
          considerati nel bilancio di  previsione  per  stanziare  la
          spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di  competenza
          e, quando l'obbligazione giuridica e' sorta, si provvede ad
          impegnare l'intera spesa con imputazione agli  esercizi  in
          cui l'obbligazione e' esigibile. 
              Nel caso in cui, alla  fine  dell'esercizio,  l'entrata
          sia stata accertata o incassata e la spesa  non  sia  stata
          impegnata, tutti  gli  stanziamenti  cui  si  riferisce  la
          spesa,  compresi  quelli  relativi  al  fondo  pluriennale,
          iscritti nel primo esercizio del  bilancio  di  previsione,
          costituiscono economia  di  bilancio  e  danno  luogo  alla
          formazione di una quota del  risultato  di  amministrazione
          dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di
          entrata accertata. In allegato al  bilancio  di  previsione
          sono indicate le spese finanziate  dal  fondo  pluriennale,
          distinguendo quelle impegnate  negli  esercizi  precedenti,
          quelle   stanziate   nell'esercizio   e   destinate    alla
          realizzazione  di  investimenti  gia'  definiti  e   quelle
          destinate alla realizzazione di investimenti  in  corso  di
          definizione. Con riferimento agli investimenti in corso  di
          definizione, l'ente indica le  cause  che  non  hanno  reso
          ancora  possibile  porre  in   essere   la   programmazione
          necessaria per definire il cronoprogramma  (previsione  dei
          SAL) della spesa. 
              In allegato al rendiconto dell'esercizio sono  indicati
          gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli  cui
          si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale
          vincolato alla data di chiusura dell'esercizio. 
              Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo
          ai fini della sua determinazione): 
              a)  tutte  le  voci  di  spesa  contenute  nei   quadri
          economici relative  a  spese  di  investimento  per  lavori
          pubblici di  cui  all'articolo  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  "Codice  dei  contratti
          pubblici", esigibili negli esercizi  successivi,  anche  se
          non interamente impegnate (in parte impegnate  e  in  parte
          prenotate), sulla base di un progetto approvato del  quadro
          economico  progettuale.  La  costituzione  del  fondo   per
          l'intero quadro economico progettuale e' consentita solo in
          presenza di impegni  assunti  sulla  base  di  obbligazioni
          giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilita',
          ancorche'  relativi  solo  ad  alcune  spese   del   quadro
          economico progettuale, escluse le spere  di  progettazione.
          In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione
          non  consente  la  costituzione   del   fondo   pluriennale
          vincolato per  le  spese  contenute  nel  quadro  economico
          progettuale; 
              b)  le  spese  riferite  a  procedure  di   affidamento
          attivate ai sensi dell'articolo 53,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente  alle  voci
          di  spesa  contenute  nel   quadro   economico   dell'opera
          (ancorche' non impegnate). 
              In assenza di aggiudicazione definitiva,  entro  l'anno
          successivo, le risorse accertate cui il  fondo  pluriennale
          si riferisce confluiscono  nell'avanzo  di  amministrazione
          disponibile, destinato o vincolato in relazione alla  fonte
          di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in
          c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere  ridotto  di
          pari importo. 
              Per "procedure attivate" gara  formalmente  indetta  ai
          sensi dell'art.  53,  comma  2"  si  intende,  ad  esempio,
          affidamenti in economia, o la pubblicazione  del  bando  di
          gara,  mentre  nel  caso  di  procedura   negoziata   senza
          pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi  di
          cui all'art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito
          all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non e'
          stata  presentata  nessuna  offerta,  o   nessuna   offerta
          appropriata o  nessuna  candidatura;  ragioni  tecniche  ed
          artistiche  impongono  che  il   contratto   sia   affidato
          unicamente ad un operatore economico  determinato;  ragioni
          di  estrema   urgenza;   lavori   complementari),   si   fa
          riferimento al momento in cui, ai sensi  dell'art.  57  del
          D.lgs.  163/2006,  gli  operatori   economici   selezionati
          vengono invitati a  presentare  le  offerte  oggetto  della
          negoziazione,   con   lettera   contenente   gli   elementi
          essenziali della prestazione richiesta. 
              A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le
          spese contenute nel quadro economico dell'opera  prenotate,
          ancorche' non impegnate, continuano  ad  essere  finanziate
          dal  fondo  pluriennale  vincolato,  mentre  gli  eventuali
          ribassi  di  asta  costituiscono  economie  di  bilancio  e
          confluiscono  nella  quota  vincolata  del   risultato   di
          amministrazione se entro il  secondo  esercizio  successivo
          all'aggiudicazione    non    sia    intervenuta     formale
          rideterminazione del quadro economico progettuale da  parte
          dell'organo competente che incrementa le spese  del  quadro
          economico dell'opera stessa finanziandole con  le  economie
          registrate in sede di aggiudicazione e  l'ente  interessato
          rispetti i vincoli di  bilancio  definiti  dalla  legge  24
          dicembre 2012, n. 243.  Quando  l'opera  e'  completata,  o
          prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile  Unico
          del  Progetto,  le  spese  previste  nel  quadro  economico
          dell'opera  e  non  impegnate  costituiscono  economie   di
          bilancio e confluiscono nel  risultato  di  amministrazione
          coerente con la natura dei finanziamenti. 
              Si  segnala  la  rilevanza  della  "prenotazione  della
          spesa" riguardante le spese delle gare formalmente  indette
          e del quadro economico dell'opera,  uniche  fattispecie  di
          costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza  di
          impegni imputati nelle scritture contabili  degli  esercizi
          successivi. 
              Viceversa, se  nel  corso  della  gestione  sono  stati
          assunti  impegni   pluriennali   relativi   agli   esercizi
          successivi,   e'   facolta'    dell'ente    prenotare    le
          corrispondenti quote del fondo pluriennale  iscritte  nella
          spesa dell'esercizio in corso di gestione. 
              I fondi pluriennali vincolati prenotati  sono  iscritti
          tra le entrate del bilancio  di  previsione  dell'esercizio
          successivo, alla voce  "fondo  pluriennale",  distintamente
          per la parte corrente e in conto capitale. 
              In  sede  di  elaborazione  del  rendiconto,  i   fondi
          pluriennali vincolati non prenotati costituiscono  economia
          del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato
          contabile di amministrazione. 
              Nel rispetto di  quanto  previsto  dai  regolamenti  di
          contabilita'  dell'ente,  i  dirigenti  responsabili  della
          spesa possono autorizzare variazioni fra  gli  stanziamenti
          riguardanti  il   fondo   pluriennale   vincolato   e   gli
          stanziamenti    correlati,    escluse    quelle    previste
          dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno
          2011, n. 118 di competenza della giunta. 
              I regolamenti di  contabilita'  delle  regioni  possono
          prevedere che le variazioni del fondo pluriennale vincolato
          siano autorizzate dal responsabile finanziario. 
              Nelle  more   dell'adeguamento   del   regolamento   di
          contabilita' dell'ente ai principi del presente decreto, le
          variazioni del fondo pluriennale vincolato  possono  essere
          autorizzate dal responsabile finanziario della regione. 
              Nel  corso  dell'esercizio,  la  cancellazione  di   un
          impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta
          la necessita' di procedere alla  contestuale  dichiarazione
          di indisponibilita' di una corrispondente quota  del  fondo
          pluriennale vincolato iscritto in entrata che  deve  essere
          ridotto in occasione  del  rendiconto,  con  corrispondente
          liberazione  delle  risorse  a  favore  del  risultato   di
          amministrazione. 
              E' possibile utilizzare il fondo  pluriennale  iscritto
          in entrata solo nel caso in cui il vincolo di  destinazione
          delle risorse che hanno  finanziato  il  fondo  pluriennale
          preveda  termini  e  scadenze  il  cui   mancato   rispetto
          determinerebbe il venir  meno  delle  entrate  vincolate  o
          altre fattispecie di danno per l'ente. 
              Per ulteriori informazioni riguardanti le modalita'  di
          utilizzo del fondo  pluriennale  vincolato,  si  rinvia  al
          principio applicato della programmazione di bilancio n. 4/1
          ed agli esempi dell'appendice  tecnica,  che  costituiscono
          parte integrante del presente principio.».