Art. 6 Formazione degli utilizzatori professionali 1. Ai fini di garantire la tutela della salute pubblica, di consentire un efficace controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti biocidi e di un uso corretto e sostenibile dei medesimi, di assicurare il corretto utilizzo dei prodotti biocidi e la salvaguardia della salute degli utilizzatori, in ogni scenario di rischio previsto dall'autorizzazione dei prodotti biocidi, nonche' al fine di ridurre i casi futuri di avvelenamento e di malattie professionale legate all'uso di prodotti biocidi, con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e' programmata l'attivita' formativa destinata agli utilizzatori professionali.