Art. 6 
 
 
             Formazione degli utilizzatori professionali 
 
  1. Ai fini  di  garantire  la  tutela  della  salute  pubblica,  di
consentire un efficace controllo del  rispetto  delle  condizioni  di
autorizzazione  dei  prodotti  biocidi  e  di  un  uso   corretto   e
sostenibile dei medesimi, di  assicurare  il  corretto  utilizzo  dei
prodotti biocidi e la salvaguardia della salute  degli  utilizzatori,
in ogni scenario di rischio previsto dall'autorizzazione dei prodotti
biocidi, nonche' al fine di ridurre i casi futuri di avvelenamento  e
di malattie professionale legate all'uso  di  prodotti  biocidi,  con
accordo da sancire in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
e' programmata  l'attivita'  formativa  destinata  agli  utilizzatori
professionali.