(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
             Finanziamento delle attivita' del Consorzio 
 
    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. 
    2.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio
provengono: 
    a) dai contributi versati dai  consorziati  o  da  terzi,  ed  in
particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo
art. 9, comma 2, lettera i); 
    b) dal contributo ambientale attribuito al  Consorzio  da  CONAI,
con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal  CONAI  medesimo  ai
sensi dell'art. 223,  comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale
costituisce mezzo proprio del Consorzio  ed  e'  utilizzato,  in  via
prioritaria, per il ritiro degli imballaggi  in  plastica  primari  o
comunque conferiti al servizio pubblico e,  in  via  accessoria,  per
l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,  recupero  e  riciclaggio
degli imballaggio in plastica  secondari  e  terziari,  nel  rispetto
della libera concorrenza nelle attivita' di settore; 
    c) dai proventi della  cessione  dei  rifiuti  di  imballaggi  in
plastica ripresi raccolti o ritirati, nonche'  delle  prestazioni  di
servizi connesse; 
    d)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale   ivi   comprese
eventuali liberalita'; 
    e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva; 
    f) dall'eventuale  utilizzazione  del  fondo  consortile  con  le
modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2; 
    g) da eventuali contributi e finanziamenti  provenienti  da  enti
pubblici e/o privati; 
    h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art.  14
dello statuto del CONAI,  versate  al  Consorzio  dal  CONAI  per  le
finalita' consortili.