Art. 6. Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge. Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla collegata lista riferita a comuni e Citta' non capoluogo di Provincia, nonche' le cariche riferite a Consigli provinciali, vengono proposte dalle sezioni comunali competenti, e ratificate dalla relativa sezione provinciale. Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla lista collegata, riferita a Citta' capoluogo di Provincia vengono proposte dalla sezione Provinciale competente, e ratificate dalla relativa articolazione territoriale regionale. Le cariche elettive relative al candidato Sindaco e alla collegata lista riferita a Citta' capoluogo di Regione, nonche' quelle a candidato Governatore e alle collegate liste vengono proposte dalla articolazione territoriale regionale competente e ratificate dal Consiglio federale. Il Consiglio federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee.