Art. 6 
 
  1. Per i veicoli di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  le
richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere
inoltrate,  in  tempo  utile,  di   norma   alla   prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza,  che,  valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle  condizioni
locali  e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare   il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: 
    a) il giorno o i giorni di validita'; l'estensione a piu'  giorni
e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  lunghezza  del  percorso   da
effettuare, o alla tipologia di trasporto da autorizzare; 
    b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a  piu'  targhe
e' ammessa in relazione alla necessita' di suddividere  il  trasporto
in piu' parti; 
    c) le localita' di partenza e  di  arrivo,  nonche'  il  percorso
consentito in base alle situazioni di traffico; 
    d) il prodotto oggetto del trasporto; 
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono  essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche  e  le  modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2. 
  2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma  1,  lettera  c),
relative ai  veicoli  da  impiegarsi  per  esigenze  legate  a  cicli
continui  di  produzione,  la  prefettura-ufficio  territoriale   del
Governo competente, dovra' esaminare e  valutare  l'indispensabilita'
della richiesta, sulla base di specifica documentazione che  comprovi
la necessita',  da  parte  dell'azienda  di  produzione,  per  motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche  nei
giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative
ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere  e  mercati  ed  ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui sussista,  da  parte  dello  stesso  soggetto,  l'esigenza  di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per  la  stessa  tipologia
dei  prodotti  trasportati,  le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo,  ove  non  sussistono  motivazioni   contrarie,   rilasciano
un'unica  autorizzazione  di  validita'  temporale  non  superiore  a
quattro mesi, sulla quale  possono  essere  diversificate,  per  ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga,  la  targa  dei
veicoli   autorizzati,   il   percorso   consentito,   le   eventuali
prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a
cicli continui di produzione e di veicoli  adibiti  al  trasporto  di
attrezzature per spettacoli dal vivo,  l'autorizzazione  puo'  essere
rilasciata anche dalla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo
nel  cui  territorio  di  competenza  ha  sede  lo  stabilimento   di
produzione o dove si svolge lo  spettacolo,  previo  benestare  della
prefettura - ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di
competenza ha inizio il viaggio. 
  3.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le   prefetture-uffici
territoriali  del  Governo,  nell'ambito  dei  relativi  procedimenti
istruttori  dovranno,  altresi',   verificare   che   l'esigenza   di
circolazione in deroga alle  previste  limitazioni,  prospettata  dai
richiedenti risponda ad effettive esigenze di  vita  delle  comunita'
sia nazionale che locali in quanto: 
    e'  funzionale  a  soddisfare  nell'immediato  i  fabbisogni   di
primaria importanza delle comunita'  alle  quali  sono  destinate  le
merci trasportate ovvero e' finalizzata allo svolgimento di attivita'
pubbliche o di pubblico interesse o di utilita' sociale; 
    e' indifferibile per gli usi di cui sopra, poiche' e' collegata a
termini essenziali ovvero ad una impossibilita'  di  svolgimento  del
trasporto nei giorni non protetti dai divieti; 
    non sussistano particolari situazioni di  rischio  connesse  alle
specifiche   modalita'   del    trasporto,    alle    caratteristiche
dell'itinerario da percorrere nonche' alla tipologia di traffico  con
cui va ad interferire. 
  Dette circostanze dovranno  essere  espressamente  e  adeguatamente
evidenziate   nelle   motivazioni    dei    relativi    provvedimenti
autorizzatori.