Art. 6 
 
             Utilizzo diretto senza trattamenti diversi 
                  dalla normale pratica industriale 
 
  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera  c),
non  costituiscono  normale  pratica  industriale  i  processi  e  le
operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali  della
sostanza  o  dell'oggetto  idonee  a   soddisfare,   per   l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti  e  la
protezione della salute e dell'ambiente e a  non  portare  a  impatti
complessivi negativi  sull'ambiente,  salvo  il  caso  in  cui  siano
effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto  al
comma 2. 
  2. Rientrano, in ogni caso, nella normale  pratica  industriale  le
attivita' e le operazioni  che  costituiscono  parte  integrante  del
ciclo di produzione del residuo, anche  se  progettate  e  realizzate
allo specifico  fine  di  rendere  le  caratteristiche  ambientali  o
sanitarie  della  sostanza  o  dell'oggetto  idonee  a  consentire  e
favorire, per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.