Art. 6
Responsabilita' penale dell'esercente la professione sanitaria
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589
e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si
applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo
comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la
punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso
concreto».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
il comma 1 e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 590-quinquies del
codice penale:
«Art. 590-quinquies (Definizione di strade urbane e
extraurbane): Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si
intendono per strade extraurbane le strade di cui alle
lettere A, B e C del comma 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un
centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis
del medesimo comma 2.».
- Il testo del decreto - legge 13 settembre 2012, n.
158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute)
convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, modificato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.