Art. 6 
 
 
         Procedimento e contenuti precettivi per la stipula 
                   degli accordi di collaborazione 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa  intesa  in
sede di  conferenza  unificata,  approva  le  regole  tecniche  e  di
indirizzo  di  carattere  generale  relative  alla  struttura  e   ai
contenuti  precettivi  degli  accordi  di   collaborazione   tra   il
Ministero, le singole regioni e gli enti locali di  cui  all'articolo
12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni. 
  2. Sugli schemi di accordi,  predisposti  d'intesa  dal  Ministero,
dalla regione interessata e  dall'ANCI  regionale,  e'  acquisito  il
parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale del paesaggio che  ne
verifica la conformita' al Codice, al presente decreto e alle  regole
tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma  1.  Il
Ministro puo' altresi' richiedere il parere del  Consiglio  superiore
dei beni culturali e paesaggistici. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per quanto riguarda il testo di cui all'art.  12  del
          decreto-legge  n.  83  del  2014,   come   modificato   dal
          decreto-legge n. 133 del 2014, si veda nelle note  all'art.
          4, comma 3.