Art. 6 Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le regole tecniche e di indirizzo di carattere generale relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni. 2. Sugli schemi di accordi, predisposti d'intesa dal Ministero, dalla regione interessata e dall'ANCI regionale, e' acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale del paesaggio che ne verifica la conformita' al Codice, al presente decreto e alle regole tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma 1. Il Ministro puo' altresi' richiedere il parere del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici.
Note all'art. 6: - Per quanto riguarda il testo di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, si veda nelle note all'art. 4, comma 3.