Art. 6. Consiglio scientifico 1. Il Consiglio scientifico e' composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da dodici esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca di ciascun Centro del CREA, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'Ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalita' ed esperienza nei settori di competenza del CREA. 2. Le modalita' ed i tempi di nomina dei componenti interni sono stabiliti con il regolamento di organizzazione e funzionamento. 3. Alle sedute del Consiglio scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale. 4. Il Consiglio scientifico e' l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA. Tale organo elabora il Piano triennale di cui all'articolo 10 del presente statuto. 5. Il Consiglio scientifico esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle sedi di ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei centri e dei ricercatori e tecnologi. 6. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. I compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.