Art. 6 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, la lettera s-bis) e' sostituita dalla seguente: «s-bis)
per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo
comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione  di  cui  al
primo comma dell'articolo 2635-bis del  codice  civile,  la  sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo  dell'art.  25-ter,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231, citato nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 25-ter (Reati societari). - 1.  In  relazione  ai
          reati in materia societaria previsti dal codice civile,  si
          applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
                a) per il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali
          previsto dall'art. 2621  del  codice  civile,  la  sanzione
          pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 
                a-bis) per il delitto di false comunicazioni  sociali
          previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la  sanzione
          pecuniaria da cento a duecento quote; 
                b) per il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali
          previsto dall'art. 2622  del  codice  civile,  la  sanzione
          pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 
                c) per il delitto di false comunicazioni  sociali  in
          danno dei soci o dei creditori,  previsto  dall'art.  2622,
          terzo comma, del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da
          quattrocento a ottocento quote; 
                d) per la  contravvenzione  di  falso  in  prospetto,
          prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 
                e) per il delitto di  falso  in  prospetto,  previsto
          dall'art.  2623,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione  pecuniaria  da  quattrocento  a  seicentosessanta
          quote; 
                f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
          o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
          dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
          pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 
                g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
          comunicazioni  delle  societa'   di   revisione,   previsto
          dall'art.  2624,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
                h) per il delitto  di  impedito  controllo,  previsto
          dall'art.  2625,  secondo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
                i)  per  il  delitto  di  formazione   fittizia   del
          capitale, previsto dall'art. 2632  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
                l)  per  il  delitto  di  indebita  restituzione  dei
          conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
                m) per la contravvenzione  di  illegale  ripartizione
          degli utili e delle riserve, prevista  dall'art.  2627  del
          codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da  duecento   a
          duecentosessanta quote; 
                n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
          o quote sociali o  della  societa'  controllante,  previsto
          dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
          duecento a trecentosessanta quote; 
                o) per il delitto di operazioni  in  pregiudizio  dei
          creditori, previsto dall'art. 2629 del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 
                p) per il delitto di indebita ripartizione  dei  beni
          sociali da parte dei liquidatori, previsto  dall'art.  2633
          del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da  trecento  a
          seicentosessanta quote; 
                q)   per   il   delitto   di    illecita    influenza
          sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del codice  civile,
          la  sanzione  pecuniaria  da  trecento  a  seicentosessanta
          quote; 
                r) per il delitto di aggiotaggio, previsto  dall'art.
          2637  del  codice  civile  e  per  il  delitto  di   omessa
          comunicazione del conflitto d'interessi previsto  dall'art.
          2629-bis del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da
          quattrocento a mille quote; 
                s) per i  delitti  di  ostacolo  all'esercizio  delle
          funzioni delle autorita' pubbliche di  vigilanza,  previsti
          dall'art. 2638, primo e secondo comma, del  codice  civile,
          la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
                s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,  nei
          casi previsti dal terzo comma  dell'art.  2635  del  codice
          civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento  a  seicento
          quote e, nei casi di istigazione  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  2635-bis  del   codice   civile,   la   sanzione
          pecuniaria da duecento a quattrocento quote.  Si  applicano
          altresi' le sanzioni  interdittive  previste  dall'art.  9,
          comma 2. 
              2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui  al
          comma 1, l'ente ha  conseguito  un  profitto  di  rilevante
          entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».