Art. 6 
 
 
                        Funzioni dello Stato 
 
  1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del  servizio
civile universale, nonche' l'accreditamento degli enti, le  attivita'
di controllo ed ogni ulteriore  adempimento  relativo  alle  funzioni
attribuite in  materia  di  servizio  civile  universale  allo  Stato
dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica, nei limiti della  dotazione  organica,
di personale dirigenziale e non dirigenziale  vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 8 della citata legge 6  giugno
          2016, si veda nelle note alle premesse.