Art. 6 
 
 
                   Compiti del Consiglio nazionale 
 
  1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli
indirizzi  emanati  dall'IPC,  opera  per  la  diffusione   dell'idea
paralimpica, disciplina e  coordina  l'attivita'  sportiva  nazionale
paralimpica, e cura la  diffusione  della  pratica  sportiva  fra  le
persone disabili, armonizzando a tal fine l'azione delle  FSP,  delle
FSNP, delle DSP e delle DSAP. 
  2. Il  consiglio  nazionale  elegge  il  presidente  del  CIP  e  i
componenti della giunta nazionale. 
  3. Il consiglio nazionale svolge altresi' i seguenti compiti: 
  a) adotta lo statuto e gli altri  atti  di  competenza,  nonche'  i
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; 
  b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono  uniformarsi,
allo scopo del riconoscimento ai fini  sportivi,  gli  statuti  delle
FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle
associazioni benemerite paralimpiche; 
  c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento,  ai  fini
sportivi, delle FSP, delle DSP, degli  enti  di  promozione  sportiva
paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche, sulla  base
dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto, a tal fine, anche
della  rappresentanza  e  dell'inclusione  della  relativa  attivita'
sportiva  nel  programma  dei  Giochi   paralimpici,   dell'eventuale
riconoscimento dell'IPC, della tradizione sportiva  della  disciplina
paralimpica nonche' dei  limiti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1;
delibera, altresi', in  ordine  ai  provvedimenti  di  riconoscimento
delle sole attivita' paralimpiche delle  FSN  in  qualita'  di  FSNP,
delle DSA in qualita' di DSAP e degli  enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal CONI; 
  d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale
paralimpico  e   nell'ambito   di   ciascuna   federazione   sportiva
paralimpica  o  disciplina  sportiva  paralimpica,  criteri  per   la
distinzione dell'attivita' sportiva  paralimpica  dilettantistica  da
quella professionistica; 
  e)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'esercizio  dei
controlli sulle FSP, sulle  DSP  nonche'  sugli  enti  di  promozione
sportiva paralimpica; stabilisce  altresi',  in  conformita'  con  la
disciplina del CONI, i criteri e le  modalita'  per  l'esercizio  dei
controlli sulle FSNP, sulle DSAP e gli enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal CONI limitatamente alle attivita' paralimpiche; 
  f)   delibera,   su   proposta   della   giunta    nazionale,    il
commissariamento  delle  FSP  e  delle  DSP,   in   caso   di   gravi
irregolarita' nella gestione o di gravi  violazioni  dell'ordinamento
sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi ovvero  in  caso
di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi o nel caso
in cui non siano garantiti il  regolare  avvio  e  svolgimento  delle
competizioni sportive nazionali paralimpiche; 
  g) delibera, su iniziativa della giunta nazionale, di  proporre  al
CONI il commissariamento o il commissariamento ad acta delle  FSNP  e
delle  DSAP,  in  caso  di   gravi   irregolarita'   nella   gestione
dell'attivita' paralimpica o  di  gravi  violazioni  dell'ordinamento
sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o  nel  caso  in
cui non  siano  garantiti  il  regolare  avvio  e  svolgimento  delle
competizioni sportive nazionali paralimpiche; 
  h) approva gli  indirizzi  generali  sull'attivita'  dell'ente,  il
bilancio  preventivo  e  il  bilancio  consuntivo,   ferma   restando
l'approvazione di tali bilanci da parte dell'Autorita' di  vigilanza,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  il
termine di sessanta giorni; 
  i) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte  dalla  giunta
nazionale; 
  l) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto  e  dallo
statuto.