Art. 6 Compiti del Consiglio nazionale 1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dall'IPC, opera per la diffusione dell'idea paralimpica, disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale paralimpica, e cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili, armonizzando a tal fine l'azione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP. 2. Il consiglio nazionale elegge il presidente del CIP e i componenti della giunta nazionale. 3. Il consiglio nazionale svolge altresi' i seguenti compiti: a) adotta lo statuto e gli altri atti di competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche; c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto, a tal fine, anche della rappresentanza e dell'inclusione della relativa attivita' sportiva nel programma dei Giochi paralimpici, dell'eventuale riconoscimento dell'IPC, della tradizione sportiva della disciplina paralimpica nonche' dei limiti di cui all'articolo 2, comma 1; delibera, altresi', in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle sole attivita' paralimpiche delle FSN in qualita' di FSNP, delle DSA in qualita' di DSAP e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale paralimpico e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva paralimpica o disciplina sportiva paralimpica, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica; e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle FSP, sulle DSP nonche' sugli enti di promozione sportiva paralimpica; stabilisce altresi', in conformita' con la disciplina del CONI, i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle FSNP, sulle DSAP e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI limitatamente alle attivita' paralimpiche; f) delibera, su proposta della giunta nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche; g) delibera, su iniziativa della giunta nazionale, di proporre al CONI il commissariamento o il commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarita' nella gestione dell'attivita' paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche; h) approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ferma restando l'approvazione di tali bilanci da parte dell'Autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di sessanta giorni; i) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale; l) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.