Art. 6 
 
 
                 (Disposizioni in materia di giochi) 
 
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata in misura pari al 19
per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera b), del predetto testo unico, e' fissata in misura pari al  6
per cento dell'ammontare delle somme giocate. 
  2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma
488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  e'  fissata  all'otto  per
cento a decorrere dal 1° ottobre 2017. 
  3. Il prelievo  sulla  parte  della  vincita  eccedente  euro  500,
previsto dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 12 ottobre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012  n.
44, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017. 
  4. Il prelievo  sulla  parte  della  vincita  eccedente  euro  500,
previsto  dall'articolo  6  del  decreto   del   direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato  al  comma
3, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.