Art. 6 
 
Ammissione alla classe successiva nella scuola  secondaria  di  primo
  grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo 
 
  1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado
sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del  primo
ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma  2
del presente articolo. 
  2. Nel caso di parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di
apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di  classe  puo'
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione  alla  classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 
  3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne
e degli alunni indichino carenze  nell'acquisizione  dei  livelli  di
apprendimento in una o  piu'  discipline,  l'istituzione  scolastica,
nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva
specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di
apprendimento. 
  4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il  voto  dell'insegnante
di religione cattolica, per le  alunne  e  gli  alunni  che  si  sono
avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  e'  espresso
secondo quanto previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751;  il  voto  espresso  dal
docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni  che
si sono avvalsi di detto insegnamento, se  determinante,  diviene  un
giudizio motivato iscritto a verbale. 
  5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del  primo  ciclo  e'
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso
scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante
          «Regolamento recante lo statuto delle studentesse  e  degli
          studenti della scuola secondaria»: 
              «Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle  singole
          istituzioni scolastiche  individuano  i  comportamenti  che
          configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
          elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei  rapporti
          all'interno della comunita' scolastica  e  alle  situazioni
          specifiche di ogni singola scuola,  le  relative  sanzioni,
          gli  organi  competenti  ad   irrogarle   e   il   relativo
          procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
              2.  I  provvedimenti   disciplinari   hanno   finalita'
          educativa  e  tendono  al  rafforzamento   del   senso   di
          responsabilita'  ed  al  ripristino  di  rapporti  corretti
          all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero
          dello studente  attraverso  attivita'  di  natura  sociale,
          culturale  ed  in  generale  a  vantaggio  della  comunita'
          scolastica. 
              3.  La  responsabilita'  disciplinare   e'   personale.
          Nessuno puo'  essere  sottoposto  a  sanzioni  disciplinari
          senza essere stato prima invitato  ad  esporre  le  proprie
          ragioni.  Nessuna  infrazione  disciplinare   connessa   al
          comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto. 
              4.  In  nessun  caso  puo'   essere   sanzionata,   ne'
          direttamente ne' indirettamente, la libera  espressione  di
          opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
          personalita'. 
              5. Le sanzioni sono  sempre  temporanee,  proporzionate
          alla infrazione disciplinare e  ispirate  al  principio  di
          gradualita' nonche', per  quanto  possibile,  al  principio
          della riparazione  del  danno.  Esse  tengono  conto  della
          situazione personale dello  studente,  della  gravita'  del
          comportamento e delle conseguenze  che  da  esso  derivano.
          Allo  studente  e'  sempre  offerta  la   possibilita'   di
          convertirle  in  attivita'  in   favore   della   comunita'
          scolastica. 
              6.  Le  sanzioni  e  i  provvedimenti  che   comportano
          allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal
          consiglio   di   classe.   Le   sanzioni   che   comportano
          l'allontanamento superiore a quindici giorni e  quelle  che
          implicano l'esclusione dallo  scrutinio  finale  o  la  non
          ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
          sono adottate dal consiglio di istituto. 
              7. Il temporaneo allontanamento  dello  studente  dalla
          comunita' scolastica puo' essere disposto solo in  caso  di
          gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi  non
          superiori ai quindici giorni. 
              8.  Nei  periodi  di  allontanamento  non  superiori  a
          quindici giorni deve essere previsto  un  rapporto  con  lo
          studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro
          nella comunita' scolastica. Nei periodi  di  allontanamento
          superiori ai  quindici  giorni,  in  coordinamento  con  la
          famiglia e, ove necessario, anche con i servizi  sociali  e
          l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso  di
          recupero   educativo   che   miri   all'inclusione,    alla
          responsabilizzazione e al reintegro, ove  possibile,  nella
          comunita' scolastica. 
              9.  L'allontanamento  dello  studente  dalla  comunita'
          scolastica puo' essere disposto anche  quando  siano  stati
          commessi reati che violano la dignita' e il rispetto  della
          persona umana o vi sia  pericolo  per  l'incolumita'  delle
          persone.  In  tale  caso,  in  deroga  al  limite  generale
          previsto dal comma  7,  la  durata  dell'allontanamento  e'
          commisurata alla gravita' del  reato  ovvero  al  permanere
          della  situazione  di  pericolo.  Si  applica,  per  quanto
          possibile, il disposto del comma 8. 
              9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma
          9, nei casi di recidiva,  di  atti  di  violenza  grave,  o
          comunque connotati da  una  particolare  gravita'  tale  da
          ingenerare  un  elevato  allarme  sociale,  ove  non  siano
          esperibili interventi per un reinserimento  responsabile  e
          tempestivo dello studente nella  comunita'  durante  l'anno
          scolastico, la sanzione e'  costituita  dall'allontanamento
          dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio
          finale o la non ammissione all'esame  di  Stato  conclusivo
          del corso di  studi  o,  nei  casi  meno  gravi,  dal  solo
          allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 
              9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui  al  comma  6  e
          seguenti possono essere irrogate soltanto  previa  verifica
          della sussistenza di elementi concreti e precisi dai  quali
          si  desuma  che   l'infrazione   disciplinare   sia   stata
          effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
              10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i  servizi
          sociali  o  la  situazione  obiettiva  rappresentata  dalla
          famiglia o dallo stesso  studente  sconsiglino  il  rientro
          nella comunita' scolastica di appartenenza,  allo  studente
          e' consentito di iscriversi,  anche  in  corso  d'anno,  ad
          altra scuola. 
              11. Le sanzioni per le mancanze  disciplinari  commesse
          durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione
          di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, si vedano le note  alle
          premesse».