Art. 6 Funzioni e compiti delle Regioni 1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale; b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali; d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e); e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d); f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attivita' di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.