Art. 6 
 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, dopo  le  parole:  "forme  di  partecipazione  di
capitali privati" sono inserite le seguenti: "le quali non comportano
controllo o potere di veto". 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 , come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 5 (Principi comuni in materia di  esclusione  per
          concessioni,  appalti  pubblici  e  accordi  tra   enti   e
          amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del   settore
          pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico,  nei
          settori    ordinari    o    speciali,    aggiudicati     da
          un'amministrazione   aggiudicatrice   o    da    un    ente
          aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
          di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
          del  presente  codice  quando  sono  soddisfatte  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                a)   l'amministrazione   aggiudicatrice   o    l'ente
          aggiudicatore  esercita  sulla  persona  giuridica  di  cui
          trattasi un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui
          propri servizi; 
                b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona
          giuridica controllata e' effettuata nello  svolgimento  dei
          compiti    ad    essa     affidati     dall'amministrazione
          aggiudicatrice controllante o da altre  persone  giuridiche
          controllate dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  da  un
          ente aggiudicatore di cui trattasi; 
                c) nella persona  giuridica  controllata  non  vi  e'
          alcuna  partecipazione  diretta  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
          quali non comportano controllo o potere di  veto,  previste
          dalla legislazione nazionale, in conformita' dei  trattati,
          che non esercitano un'influenza determinante sulla  persona
          giuridica controllata. 
              2.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore  esercita  su  una   persona   giuridica   un
          controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
          sensi del  comma  1,  lettera  a),  qualora  essa  eserciti
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che sulle decisioni significative della  persona  giuridica
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
          aggiudicatore. 
              3. Il presente codice non si applica anche  quando  una
          persona giuridica  controllata  che  e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore,  aggiudica   un
          appalto o  una  concessione  alla  propria  amministrazione
          aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante  o  ad
          un  altro  soggetto  giuridico  controllato  dalla   stessa
          amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore,  a
          condizione che nella persona  giuridica  alla  quale  viene
          aggiudicato  l'appalto   pubblico   non   vi   sia   alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme  di  partecipazione  di  capitali  privati  che   non
          comportano controllo o  potere  di  veto  prescritte  dalla
          legislazione nazionale, in conformita'  dei  trattati,  che
          non  esercitano  un'influenza  determinante  sulla  persona
          giuridica controllata. 
              4.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto  pubblico  o  una
          concessione senza  applicare  il  presente  codice  qualora
          ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
          controllo congiunto. 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  esercitano  su  una  persona  giuridica   un
          controllo  congiunto  quando  sono  soddisfatte  tutte   le
          seguenti condizioni: 
                a) gli organi  decisionali  della  persona  giuridica
          controllata sono composti da  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti   aggiudicatori
          partecipanti. Singoli rappresentanti possono  rappresentare
          varie o tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti
          aggiudicatori partecipanti; 
                b)  tali  amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti
          aggiudicatori sono in grado  di  esercitare  congiuntamente
          un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e
          sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
                c) la  persona  giuridica  controllata  non  persegue
          interessi   contrari   a   quelli   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
              6. Un accordo concluso esclusivamente tra  due  o  piu'
          amministrazioni aggiudicatrici non rientra  nell'ambito  di
          applicazione del presente codice, quando  sono  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
                a) l'accordo stabilisce o realizza  una  cooperazione
          tra  le   amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti
          aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire  che  i
          servizi pubblici che essi  sono  tenuti  a  svolgere  siano
          prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi  che  essi
          hanno in comune; 
                b)  l'attuazione  di  tale  cooperazione   e'   retta
          esclusivamente  da  considerazioni  inerenti  all'interesse
          pubblico; 
                c)  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
          del  20  per  cento  delle  attivita'   interessate   dalla
          cooperazione. 
              7. Per determinare la percentuale  delle  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), e al comma 6,  lettera  c),  si
          prende in considerazione il fatturato totale medio,  o  una
          idonea misura alternativa basata  sull'attivita',  quale  i
          costi sostenuti dalla persona giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  nei  settori  dei
          servizi, delle forniture  e  dei  lavori  per  i  tre  anni
          precedenti   l'aggiudicazione    dell'appalto    o    della
          concessione. 
              8. Se, a causa della data di costituzione o  di  inizio
          dell'attivita' della persona  giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a  causa  della
          riorganizzazione delle sue attivita',  il  fatturato  o  la
          misura alternativa basata sull'attivita',  quali  i  costi,
          non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e'  piu'
          pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
          a proiezioni dell'attivita', che la  misura  dell'attivita'
          e' credibile. 
              9. Nei casi in  cui  le  norme  vigenti  consentono  la
          costituzione di  societa'  miste  per  la  realizzazione  e
          gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione  e  la
          gestione di un servizio di interesse  generale,  la  scelta
          del  socio  privato  avviene  con  procedure  di   evidenza
          pubblica.".