Art. 6 
 
          Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 
                  della legge 18 marzo 2008, n. 48 
 
  1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona  con  cadenza
annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti
delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione
e' pubblicata in formato di tipo aperto ai  sensi  dell'articolo  68,
comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Per le esigenze connesse allo  svolgimento  delle  attivita'  di
formazione in  ambito  scolastico  e  territoriale  finalizzate  alla
sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione  e  al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse  pari  a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del
fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo,  pari  a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 della  legge  18
          marzo 2008, n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
          del  Consiglio  d'Europa  sulla  criminalita'  informatica,
          fatta  a  Budapest  il  23  novembre  2001,  e   norme   di
          adeguamento  dell'ordinamento  interno),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, S.O.: 
              «Art. 12 (Fondo per il contrasto della  pedopornografia
          su  internet  e  per  la  protezione  delle  infrastrutture
          informatiche di interesse nazionale). - 1. Per le  esigenze
          connesse al  funzionamento  del  Centro  nazionale  per  il
          contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui
          all'articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998,  n.  269,  e
          dell'organo del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e
          per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione per  le
          esigenze  relative  alla   protezione   informatica   delle
          infrastrutture   critiche   informatizzate   di   interesse
          nazionale, di cui all'articolo 7-bis del  decreto-legge  27
          luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 155, e' istituito, nello stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2008. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2008,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          giustizia. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 68,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.: 
              «Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni). 
          (omissis). 
              3. Agli effetti del presente Codice si intende per: 
                a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di
          dati reso pubblico,  documentato  esaustivamente  e  neutro
          rispetto  agli  strumenti  tecnologici  necessari  per   la
          fruizione dei dati stessi; 
                b) dati di tipo aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
                  1)  sono  disponibili  secondo  i  termini  di  una
          licenza che ne permetta l'utilizzo da  parte  di  chiunque,
          anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
                  2)  sono  accessibili  attraverso   le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
                  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso
          le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione,  salvo  i  casi  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
          36, e secondo le tariffe determinate con  le  modalita'  di
          cui al medesimo articolo.».