Art. 6 
 
            Disposizioni a regime in materia di sergenti 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 690 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  690  (Modalita'  di  reclutamento  dei  sergenti  e  dei
sovrintendenti). -   1.   Il   reclutamento   nei   ruoli    sergenti
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare avviene mediante concorsi interni, riservati: 
        a) nel limite minimo del 50 per cento dei  posti  disponibili
mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti  ai
ruoli dei volontari in servizio  permanente  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
        b) nel limite massimo del 50 per cento dei posti  disponibili
mediante concorso per titoli riservato al personale  appartenente  ai
ruoli dei volontari in servizio  permanente  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare  con  un'anzianita'
minima di dieci anni nel ruolo. 
  2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti  scoperti  possono
essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b)
e viceversa. 
  3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui al comma  1,
lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro  valutazione,
la nomina delle commissioni e la formazione delle  graduatorie,  sono
stabilite con decreto del Ministro della difesa. 
  4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai  posti
disponibili in organico,  avviene  esclusivamente  mediante  concorsi
interni riservati: 
    a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli
appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente  che  ricoprano
il grado apicale; 
    b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai  ruoli
iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di  appuntato,
carabiniere scelto e carabiniere.»; 
    b) l'articolo 774 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  774  (Stato  giuridico  dei  frequentatori). -  1.  Agli
ammessi  ai  corsi  per  la  nomina  a  sergente  si   applicano   le
disposizioni  sullo  stato  giuridico  dei  volontari   in   servizio
permanente e quelle contenute nel regolamento.»; 
    c) all'articolo 840, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I sergenti maggiori capi, e gradi  corrispondenti,  con
qualifica  speciale,  compatibilmente  con  gli  ordinamenti   e   le
disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita'
posseduta e le competenze acquisite: 
        a)   ricoprono   incarichi   di   maggiore    e    preminente
responsabilita' e piu' intenso impegno operativo fra quelli di cui ai
commi 1 e 2; 
        b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici,  che
possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; 
        c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o  di
coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta; 
        d)  possono  assolvere  in  autonomia  incarichi  di  comando
commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; 
        e) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico
presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento,  secondo
le disposizioni vigenti.»; 
    d) all'articolo 1283, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi  corrispondenti  puo'
essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.»; 
    e) all'articolo 1285: 
      1) al comma 1, il numero «7» e' sostituito dal seguente: «4»; 
      2) al comma 2, il numero «7» e' sostituito dal seguente: «5»; 
    f) dopo l'articolo 1323, e' inserito il seguente: 
      «Art.  1323-bis  (Attribuzione  della  qualifica  speciale   ai
sergenti maggiori capo dell'Esercito italiano, della Marina  militare
e  dell'Aeronautica  militare). -  1.  La   qualifica   speciale   e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della
commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai  sergenti  maggiori
capi in possesso dei seguenti requisiti: 
        a) otto anni di anzianita' di grado; 
        b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; 
        c)  aver  riportato  nel  triennio  precedente,  in  sede  di
valutazione caratteristica, la qualifica di  almeno  «superiore  alla
media» o giudizio equivalente; 
        d)  non   aver   riportato   nell'ultimo   biennio   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna. 
  2. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo  a  quello  del
compimento del periodo minimo di anzianita' di  grado  di  permanenza
previsto al comma 1, lettera a). 
  3. Con decreto dirigenziale sono  determinate  al  31  dicembre  di
ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capi da  valutare  per
l'attribuzione della qualifica. 
  4. Al personale escluso dalle aliquote di cui  al  comma  3  per  i
motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al capo  V  del  titolo  VII,  in  materia  di
rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; 
    g) dopo l'articolo 978, e' inserito il seguente: 
        «Articolo 978-bis (Impiego dei sergenti). - 1.  In  relazione
alle esigenze di ciascuna Forza armata, il  personale  vincitore  del
concorso di cui all'articolo 690, comma 1,  all'esito  del  corso  di
formazione, puo' essere impiegato anche nella  sede  di  servizio  di
provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di  cui
alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove  possibile,
delle preferenze espresse dal personale stesso.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 840 del citato decreto  legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 840 (Appartenenti al ruolo dei sergenti). - 1. Al
          personale  appartenente  al   ruolo   dei   sergenti   sono
          attribuite,   con   responsabilita'   personali,   mansioni
          esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale,
          che si traducono nello svolgimento  di  compiti  operativi,
          addestrativi,  logistico-amministrativi,   tecnico-manuali,
          nonche' il comando di piu' militari e mezzi. 
              2. Il personale  appartenente  al  ruolo  dei  sergenti
          della  categoria  «nocchieri  di  porto»  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto della Marina militare,  svolge,  oltre
          agli specifici incarichi caratteristici del proprio  ruolo,
          anche funzioni di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  ai
          sensi del codice della navigazione e delle altre leggi  che
          lo prevedono. 
              2-bis.   I   sergenti   maggiori    capi,    e    gradi
          corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con
          gli ordinamenti e le disposizioni di  impiego  di  ciascuna
          Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze
          acquisite: 
              a)  ricoprono  incarichi  di  maggiore   e   preminente
          responsabilita' e piu' intenso impegno operativo fra quelli
          di cui ai commi 1 e 2. 
              b)  sono   i   diretti   collaboratori   di   superiori
          gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o
          di assenza; 
              c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo
          o  di   coordinamento   con   piena   responsabilita'   per
          l'attivita' svolta; 
              d) possono assolvere in autonomia incarichi di  comando
          commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; 
              e)   possono   svolgere   attivita'   di   insegnamento
          teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione
          e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.». 
              - Si riporta l'art. 1283 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1283 (Articolazione  della  carriera).  -  1.  Lo
          sviluppo di carriera dei sergenti  dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i
          seguenti gradi gerarchici: 
              a) sergente; 
              b)  sergente  maggiore:  secondo  capo  per  la  Marina
          militare; 
              c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto  per  la
          Marina militare. 
              1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti
          puo' essere  conferita  la  seguente  qualifica:  qualifica
          speciale.». 
              - Si riporta l'art. 1285 del citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1285 (Periodi di permanenza minima nel grado).  -
          1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per
          l'inserimento nell'aliquota di valutazione  a  scelta,  per
          l'avanzamento  al  grado  di  sergente  maggiore   capo   e
          corrispondenti e' stabilito in 4 anni. 
              2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto
          per la  promozione  ad  anzianita'  al  grado  di  sergente
          maggiore, e' stabilito in 5 anni.».