Art. 6 Disposizioni a regime in materia di sergenti 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 690 e' sostituito dal seguente: «Art. 690 (Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti). - 1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati: a) nel limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianita' minima di dieci anni nel ruolo. 2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. 4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati: a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale; b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.»; b) l'articolo 774 e' sostituito dal seguente: «Art. 774 (Stato giuridico dei frequentatori). - 1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a sergente si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei volontari in servizio permanente e quelle contenute nel regolamento.»; c) all'articolo 840, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilita' e piu' intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta; d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; e) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.»; d) all'articolo 1283, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.»; e) all'articolo 1285: 1) al comma 1, il numero «7» e' sostituito dal seguente: «4»; 2) al comma 2, il numero «7» e' sostituito dal seguente: «5»; f) dopo l'articolo 1323, e' inserito il seguente: «Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti: a) otto anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a). 3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capi da valutare per l'attribuzione della qualifica. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; g) dopo l'articolo 978, e' inserito il seguente: «Articolo 978-bis (Impiego dei sergenti). - 1. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, all'esito del corso di formazione, puo' essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.».
Note all'art. 6: - Si riporta l'art. 840 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 840 (Appartenenti al ruolo dei sergenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilita' personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonche' il comando di piu' militari e mezzi. 2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. 2-bis. I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilita' e piu' intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2. b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta; d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilita'; e) possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.». - Si riporta l'art. 1283 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1283 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) sergente; b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare. 1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.». - Si riporta l'art. 1285 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1285 (Periodi di permanenza minima nel grado). - 1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti e' stabilito in 4 anni. 2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore, e' stabilito in 5 anni.».