Art. 6 
 
                            Reclutamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 651: 
      1) nella rubrica, dopo le  parole:  «dei  ruoli  normali»  sono
inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina  militare
e dell'Aeronautica militare»; 
      2) al comma  1,  dopo  le  parole:  «dei  ruoli  normali»  sono
inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina  militare
e dell'Aeronautica militare»; 
    b) dopo l'articolo 651 e' inserito il seguente: 
  «Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo normale  dell'Arma
dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma  dei
carabinieri in servizio permanente  sono  tratti,  con  il  grado  di
sottotenente: 
    a) da coloro che hanno frequentato  l'accademia  militare  e  che
hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal
regolamento; 
    b) mediante concorso per titoli ed  esami,  dai  luogotenenti  in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di  laurea
magistrale  in  giurisprudenza,  che  hanno   riportato   nell'ultimo
quinquennio la qualifica finale non inferiore a  «eccellente»  e  che
non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di eta'; 
    c) mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,  dai  militari  in
servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma
dei  carabinieri,  in  possesso  di  laurea  triennale  a   indirizzo
giuridico  definita  con  determinazione  dirigenziale,   che   hanno
riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale  non  inferiore  a
«eccellente», che hanno almeno cinque anni  di  servizio  e  che  non
hanno superato il quarantesimo anno di eta'. 
  2. I vincitori dei concorsi di cui al comma  1  lettere  b)  e  c),
sono: 
    a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza  fissato
dal comma 1, con anzianita' relativa  stabilita  in  base  all'ordine
della rispettiva graduatoria di merito; 
    b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai
corsi  regolari  dell'accademia  militare  nominati  sottotenenti  in
servizio permanente nello stesso anno; 
    c) ammessi a frequentare un corso applicativo. 
  3. I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi  di  cui  al
comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in aumento a quelli
destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale.»; 
    c)  all'articolo  662,  al  comma  1,  le  parole:  «1/13»   sono
sostituite dalle seguenti: «1/26»; 
    d) l'articolo 663 e' abrogato; 
    e) all'articolo 664: 
      1) alla rubrica le parole: «tecnico-logistico» sono  sostituite
dalla seguente: «tecnico»; 
      2) al comma 1: 
        1.1)  all'alinea,   le   parole:   «tecnico-logistico»   sono
sostituite dalla seguente: «tecnico»; 
        1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) con riserva non superiore al venti per cento dei  posti
disponibili,  i  militari  in  servizio  permanente   dell'Arma   dei
carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non  dirigenti  che
non hanno superato il quarantesimo anno di  eta',  che  hanno  almeno
cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo  biennio  la
qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso  del
diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal  bando  di
concorso.»; 
    f) all'articolo 664-bis, al comma 1, lettera b): 
      1) dopo le parole: «i militari» sono inserite le seguenti:  «in
servizio permanente»; 
      2) le parole: «superiore  alla  media»  sono  sostituite  dalla
seguente: «eccellente»; 
    g) all'articolo  665,  al  comma  1,  la  parola:  «speciale»  e'
sostituita dalla  seguente:  «forestale»  e  le  parole:  le  parole:
«tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 
    h) all'articolo 666: 
      1) al comma 1, le parole: «e speciale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, forestale e tecnico»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il numero di  posti  da  mettere  annualmente  a  concorso  per
l'immissione nel ruolo normale non puo'  in  ogni  caso  superare  un
tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori  del
medesimo ruolo.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il numero dei posti  da  mettere  annualmente  a  concorso  per
l'immissione nel ruolo tecnico non puo'  in  ogni  caso  superare  un
ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo
ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»; 
      4) al comma 3-bis, la  parola:  «ottavo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «nono» e  le  parole:  «di  detto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del medesimo»; 
    i) all'articolo 667, al comma 1 le parole: «e nel ruolo  speciale
dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse; 
    l) all'articolo 668, al comma 1 la lettera d) e' soppressa; 
    m) all'articolo 670,  al  comma  1  le  parole:  «,  capitani  in
servizio  permanente  effettivo  del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei
carabinieri» sono soppresse; 
    n) all'articolo 676, al comma 1 le  parole:  «,  dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti:
«e dell'Aeronautica militare»; 
    o) all'articolo 678: 
      1) al comma 5, le parole: «tecnico-logistico»  sono  sostituite
dalla seguente: «tecnico»; 
      2) il comma 6 e' abrogato; 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 651, 651-bis, 662,
          663, 664, 664-bis, 665, 666, 667, 668, 670,  676,  678  del
          citato decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  come
          modificati o introdotti dal presente decreto: 
              "Art. 651 (Alimentazione ordinaria  dei  ruoli  normali
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare). - 1. Gli  ufficiali  dei  ruoli
          normali dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica  militare  in  servizio  permanente   sono
          tratti, con il grado di sottotenente, da coloro  che  hanno
          frequentato le accademie militari, e che  hanno  completato
          con  esito  favorevole  il  ciclo  formativo  previsto  dal
          regolamento." 
              "Art. 662 (Condizioni per il reclutamento straordinario
          nel ruolo normale). - 1. Il concorso  di  cui  all'articolo
          652, puo' essere  bandito  se  il  prevedibile  numero  dei
          sottotenenti  che  concludono   nell'anno   il   corso   di
          applicazione per essi previsto  risulta  inferiore  a  1/26
          della consistenza organica degli  ufficiali  inferiori  del
          ruolo normale. 
              2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
          merito frequentano il corso applicativo di cui all'articolo
          722, comma 1, lettera b).". 
              "Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico).  -  1.  Il
          reclutamento degli ufficiali delle  varie  specialita'  del
          ruolo tecnico dell'Arma dei  carabinieri  avviene  mediante
          pubblico concorso, per titoli ed esami,  al  quale  possono
          partecipare: 
              a) i cittadini  italiani  che  non  hanno  superato  il
          trentaduesimo anno di eta'  e  che  sono  in  possesso  dei
          requisiti generali previsti per gli ufficiali  in  servizio
          permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche'  del  diploma
          di laurea richiesto dal bando di concorso  pertinente  alla
          specifica professionalita' del ruolo; 
              b) con riserva non superiore al  venti  per  cento  dei
          posti  disponibili,  i  militari  in  servizio   permanente
          dell'Arma  dei  carabinieri  appartenenti  ai   ruoli   non
          direttivi  e  non  dirigenti  che  non  hanno  superato  il
          quarantesimo anno di eta', che hanno almeno cinque anni  di
          servizio,  che  hanno  riportato  nell'ultimo  biennio   la
          qualifica finale non inferiore a  «eccellente»  e  sono  in
          possesso del diploma di laurea magistrale  o  specialistica
          richiesto dal bando di concorso. 
              2. I vincitori del concorso sono: 
              a) nominati tenenti con anzianita'  relativa  stabilita
          in base all'ordine della graduatoria di merito; 
              b) ammessi a frequentare un corso formativo. 
              Art. 664-bis (Alimentazione del ruolo forestale). -  1.
          Il  reclutamento  degli  ufficiali  del   ruolo   forestale
          dell'Arma  dei  carabinieri   avviene   mediante   pubblico
          concorso,  per  titoli   ed   esami,   al   quale   possono
          partecipare: 
              a) i cittadini  italiani  che  non  hanno  superato  il
          trentaduesimo anno di eta'  e  che  sono  in  possesso  dei
          requisiti generali previsti per gli ufficiali  in  servizio
          permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche'  del  diploma
          di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di
          concorso pertinente  alla  specifica  professionalita'  del
          ruolo; 
              b) con riserva non superiore al  venti  per  cento  dei
          posti  disponibili,  i  militari  in  servizio   permanente
          dell'Arma  dei  carabinieri  appartenenti  ai   ruoli   non
          direttivi  e  non  dirigenti  che  non  hanno  superato  il
          quarantesimo anno di eta', che hanno riportato  nell'ultimo
          biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente»  e
          sono  in  possesso  del  diploma  di  laurea  magistrale  o
          specialistica richiesto dal bando di concorso. 
              2. I vincitori del concorso sono: 
              a) nominati tenenti con anzianita'  relativa  stabilita
          in base all'ordine della graduatoria di merito; 
              b) ammessi a frequentare un corso di formazione. 
              Art. 665 (Partecipazione degli ufficiali  ausiliari  ai
          concorsi). - 1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
          completato un anno di servizio e  gli  ufficiali  inferiori
          delle  forze  di  completamento  possono  partecipare,   in
          relazione al  titolo  di  studio  posseduto  e  senza  aver
          superato  il  34°  anno  di  eta',  ai  concorsi   per   il
          reclutamento degli ufficiali  del  ruolo  forestale  e  del
          ruolo tecnico. 
              2. Il servizio prestato in  qualita'  di  ufficiale  in
          ferma  prefissata  costituisce   titolo   ai   fini   della
          formazione delle graduatorie di merito. 
              3. Al  termine  dei  prescritti  corsi  formativi,  gli
          ufficiali  inferiori  delle  forze  di  completamento  sono
          iscritti in ruolo, con il grado  rivestito,  dopo  l'ultimo
          dei parigrado in ruolo. 
              Art. 666 (Immissioni in ruolo). - 1. Per le  immissioni
          in ruolo degli  ufficiali  si  tiene  conto  delle  vacanze
          complessive  esistenti  nei  ruoli  normale,  forestale   e
          tecnico. 
              2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso
          per l'immissione nel ruolo normale non puo'  in  ogni  caso
          superare un tredicesimo della  consistenza  organica  degli
          ufficiali inferiori del medesimo ruolo. 
              3.  Il  numero  dei  posti  da  mettere  annualmente  a
          concorso per l'immissione nel ruolo  tecnico  non  puo'  in
          ogni  caso  superare  un  ventinovesimo  della  consistenza
          organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado
          da tenente a tenente colonnello compresi. 
              3-bis. Il numero dei posti  da  mettere  annualmente  a
          concorso per l'immissione nel ruolo forestale non  puo'  in
          ogni caso superare un nono della consistenza organica degli
          ufficiali inferiori del medesimo ruolo. 
              Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1.  Possono  essere
          banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani
          e gradi corrispondenti in  servizio  permanente  nel  ruolo
          speciale delle Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
          genio,  trasmissioni  dell'Esercito  italiano,  nel   ruolo
          speciale del Corpo di  stato  maggiore  della  Marina,  nel
          ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto  e  nel
          ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica. 
              (Omissis). 
              Art. 668 (Commissioni di concorso). - 1. Le commissioni
          giudicatrici dei concorsi sono  nominate  con  decreto  del
          Ministro della difesa e sono composte come segue: 
              a) per l'Esercito italiano da: 
              1) un ufficiale proveniente  dal  ruolo  normale  delle
          Armi  di  fanteria,  cavalleria,   artiglieria,   genio   e
          trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata -
          presidente; 
              2) due  ufficiali  del  ruolo  normale  delle  Armi  di
          fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni  di
          grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 
              3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica
          non superiore a direttore di  sezione  -  segretario  senza
          diritto di voto; 
              b) per la Marina militare da: 
              1)  un  ufficiale  di  stato  maggiore  di  grado   non
          inferiore a contrammiraglio - presidente; 
              2)  due  ufficiali  di  stato  maggiore  di  grado  non
          inferiore a capitano di fregata - membri, se  i  giudicandi
          appartengono al Corpo di stato maggiore; 
              3) due ufficiali delle capitanerie di  porto  di  grado
          non  inferiore  a  capitano  di  fregata  -  membri,  se  i
          giudicandi  appartengono  al  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto; 
              4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica
          non superiore a direttore di  sezione  -  segretario  senza
          diritto di voto; 
              c) per l'Aeronautica militare da: 
              1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,
          di grado non  inferiore  a  generale  di  brigata  aerea  -
          presidente; 
              2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti
          normale, di grado non  inferiore  a  tenente  colonnello  -
          membri; 
              3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica
          non superiore a direttore di  sezione  -  segretario  senza
          diritto di voto;. 
              d. (soppressa)." 
              "Art. 670 (Nomina nel servizio permanente).  -  1.  Gli
          ufficiali idonei, che nella graduatoria sono  compresi  nel
          numero dei posti messi a concorso per ciascun  ruolo,  sono
          dichiarati  vincitori  del  concorso  stesso  e   nominati,
          rispettivamente, capitani in servizio permanente  effettivo
          del ruolo speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
          artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di  vascello  in
          servizio permanente effettivo del ruolo speciale del  Corpo
          di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie  di  porto,
          capitani in servizio permanente effettivo  dell'Aeronautica
          militare del ruolo naviganti speciale. 
              2. I vincitori del  concorso  assumono  una  anzianita'
          assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di
          tenente di vascello alla data  del  decreto  di  nomina  in
          servizio permanente effettivo, diminuita  di  due  anni,  e
          prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione  a  detta
          anzianita'  assoluta,  nell'ordine  della  graduatoria  del
          concorso,  dopo  l'ultimo  pari  grado  avente  la   stessa
          anzianita' assoluta. 
              3. I servizi precedentemente prestati  dagli  ufficiali
          reclutati nel servizio permanente effettivo,  a  norma  del
          presente articolo, possono  essere  riscattati,  a  domanda
          degli   interessati,    ai    fini    della    liquidazione
          dell'indennita'  di  buonuscita  INPDAP  e  dell'indennita'
          supplementare di cui all'articolo 1914. 
              Art. 676 (Reclutamento). - 1. Gli  ufficiali  piloti  e
          navigatori di  complemento  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare sono  reclutati
          mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi  per  navigatori
          militari,  previa  sottoscrizione  di  una  ferma  di  anni
          dodici. 
              2. I requisiti per essere  ammessi  ai  suddetti  corsi
          sono i seguenti: 
              a) non aver superato il ventitreesimo anno di eta'; 
              b)  aver  conseguito  un  diploma   di   istituito   di
          istruzione secondaria di secondo grado; 
              c) possedere le qualita' fisiche e  psico-attitudinali,
          accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare,
          necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita'
          di piloti militari o di navigatori militari. 
              2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali
          piloti e navigatori di complemento determinato  annualmente
          con la legge di approvazione  del  bilancio  di  previsione
          dello Stato,  in  relazione  ai  risultati  conseguiti  nei
          reclutamenti  pianificati   negli   anni   precedenti,   su
          richiesta della Forza  armata  interessata  possono  essere
          ammessi ai  corsi  di  pilotaggio  aereo  o  ai  corsi  per
          navigatori militari i giovani che non abbiano  superato  il
          venticinquesimo anno di eta' alla data  di  emanazione  del
          bando di concorso. 
              Art. 678 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
          ausiliari). - 1. L'assunzione in servizio  quale  ufficiale
          ausiliario sospende il rapporto  di  lavoro  per  tutto  il
          periodo della ferma o della rafferma  e  il  lavoratore  ha
          diritto alla conservazione del posto. Entro  trenta  giorni
          dal congedo, il lavoratore deve porsi  a  disposizione  del
          datore di lavoro per riprendere servizio. In  mancanza,  il
          rapporto di lavoro e' risolto. 
              2.   Agli   ufficiali   ausiliari   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 990. 
              3. I  periodi  di  servizio  prestati  quale  ufficiale
          ausiliario sono  valutati  nei  pubblici  concorsi  con  un
          punteggio  incrementale  non  inferiore  a  quello  che  le
          commissioni  esaminatrici  attribuiscono  per   i   servizi
          prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 
              4. Per  gli  ufficiali  ausiliari  che  hanno  prestato
          servizio  senza  demerito  nell'Esercito  italiano,   nella
          Marina militare e nell'Aeronautica militare  sono  previste
          riserve  di  posti  fino  all'80  per   cento   dei   posti
          annualmente disponibili per la partecipazione  ai  concorsi
          per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali
          a nomina diretta, di cui all'articolo 652. 
              5. Per gli ufficiali in  ferma  prefissata  con  almeno
          diciotto  mesi  di  servizio  e  per   gli   ufficiali   di
          complemento e gli ufficiali delle forze  di  completamento,
          che hanno prestato servizio senza  demerito  nell'Arma  dei
          carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80  per
          cento dei posti annualmente disponibili  per  l'accesso  al
          ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. 
              6. (abrogato). 
              7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   1013   si
          applicano  anche  agli  ufficiali  ausiliari,   che   hanno
          prestato servizio senza demerito. 
              8. La struttura ministeriale  deputata  all'inserimento
          dei volontari congedati nel  mondo  del  lavoro  svolge  le
          attivita' di propria competenza  anche  a  beneficio  degli
          ufficiali ausiliari. 
              9. Le riserve di posti di  cui  all'articolo  1014,  si
          applicano anche agli  ufficiali  di  complemento  in  ferma
          biennale e agli ufficiali in  ferma  prefissata  che  hanno
          completato senza demerito la ferma contratta.".