Art. 6 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
l'attuazione di politiche e il conseguimento di  obiettivi  collegati
ai bisogni e alle esigenze della collettivita';»; 
    b)  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.   Le
valutazioni della performance organizzativa  sono  predisposte  sulla
base di appositi modelli definiti  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione  svolte
da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e  degli  esiti  del
confronto tra i soggetti appartenenti  alla  rete  nazionale  per  la
valutazione  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui  al  decreto
emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge  n.  90  del
2014, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g)  del
comma 1.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 8 (Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance organizzativa). - 1. Il Sistema di  misurazione
          e valutazione della performance organizzativa concerne: 
                a) l'attuazione di politiche e  il  conseguimento  di
          obiettivi  collegati  ai  bisogni  e  alle  esigenze  della
          collettivita'; 
                b) l'attuazione  di  piani  e  programmi,  ovvero  la
          misurazione  dell'effettivo   grado   di   attuazione   dei
          medesimi, nel rispetto delle fasi  e  dei  tempi  previsti,
          degli standard qualitativi  e  quantitativi  definiti,  del
          livello previsto di assorbimento delle risorse; 
                c) la rilevazione  del  grado  di  soddisfazione  dei
          destinatari delle attivita' e dei servizi anche  attraverso
          modalita' interattive; 
                d) la modernizzazione e il miglioramento  qualitativo
          dell'organizzazione e delle competenze professionali  e  la
          capacita' di attuazione di piani e programmi; 
                e)  lo  sviluppo  qualitativo  e  quantitativo  delle
          relazioni con i  cittadini,  i  soggetti  interessati,  gli
          utenti e i destinatari dei  servizi,  anche  attraverso  lo
          sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 
                f)  l'efficienza  nell'impiego  delle  risorse,   con
          particolare riferimento al contenimento ed  alla  riduzione
          dei  costi,  nonche'  all'ottimizzazione  dei   tempi   dei
          procedimenti amministrativi; 
                g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei
          servizi erogati; 
                h) il raggiungimento degli  obiettivi  di  promozione
          delle pari opportunita'. 
              1-bis. Le valutazioni della  performance  organizzativa
          sono predisposte sulla base di  appositi  modelli  definiti
          dal Dipartimento della  funzione  pubblica,  tenendo  conto
          anche delle esperienze di  valutazione  svolte  da  agenzie
          esterne di valutazione, ove previste,  e  degli  esiti  del
          confronto tra i soggetti appartenenti alla  rete  nazionale
          per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di  cui
          al  decreto  emanato  in  attuazione   dell'art.   19   del
          decreto-legge n. 90  del  2014,  con  particolare  riguardo
          all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.».