Art. 6 
 
Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione  sociale  dei
  professionisti iscritti a ordini o collegi e di  ampliamento  delle
  prestazioni di maternita' e di malattia riconosciute ai  lavoratori
  autonomi iscritti alla Gestione separata 
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  le  prestazioni  di  sicurezza  e  di
protezione sociale dei  professionisti  iscritti  agli  ordini  o  ai
collegi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
abilitazione degli enti di previdenza di diritto  privato,  anche  in
forma associata,  ove  autorizzati  dagli  organi  di  vigilanza,  ad
attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo  previdenziale  e
socio-sanitario,  anche  altre  prestazioni  sociali,  finanziate  da
apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che
abbiano subito una significativa riduzione del reddito  professionale
per ragioni non dipendenti dalla propria volonta' o che  siano  stati
colpiti da gravi patologie. 
  2. Al fine di incrementare  le  prestazioni  legate  al  versamento
della  contribuzione  aggiuntiva  per  gli  iscritti  alla   Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, non titolari di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme
previdenziali, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  riduzione  dei  requisiti  di  accesso  alle  prestazioni  di
maternita', incrementando il numero di  mesi  precedenti  al  periodo
indennizzabile  entro  cui   individuare   le   tre   mensilita'   di
contribuzione dovuta, nonche' introduzione di  minimali  e  massimali
per le medesime prestazioni; 
    b) modifica dei requisiti  dell'indennita'  di  malattia  di  cui
all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti
che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di  cui
all'articolo 2, comma 18, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  ed
eventualmente   prevedendo    l'esclusione    della    corresponsione
dell'indennita' per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni; 
    c) previsione di  un  aumento  dell'aliquota  aggiuntiva  di  cui
all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e
successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a
0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare  il  rispetto  di
quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo. 
  3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi  1  e  2
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti mediante le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). -  26.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio  1996,  sono  tenuti  all'iscrizione   presso   una
          apposita Gestione separata, presso  l'INPS,  e  finalizzata
          all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
          esercitano  per   professione   abituale,   ancorche'   non
          esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma  1
          dell'art. 49 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   nonche'   i   titolari   di   rapporti   di
          collaborazione coordinata e continuativa, di cui  al  comma
          2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e  gli
          incaricati alla vendita a  domicilio  di  cui  all'art.  36
          della  legge  11  giugno  1971,  n.   426.   Sono   esclusi
          dall'obbligo i soggetti assegnatari  di  borse  di  studio,
          limitatamente alla relativa attivita'.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  788,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007), come modificato dall'art.  8,  comma  8,
          della presente legge: 
              «Art. 1. - 788. A decorrere dal  1°  gennaio  2007,  ai
          lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti  alla
          gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della  legge
          8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari  di  pensione  e  non
          iscritti ad  altre  forme  previdenziali  obbligatorie,  e'
          corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a  carico
          dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
          della durata complessiva del rapporto di lavoro e  comunque
          non inferiore a venti giorni  nell'arco  dell'anno  solare,
          con esclusione degli eventi morbosi di durata  inferiore  a
          quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano  i
          requisiti  contributivi  e  reddituali  previsti   per   la
          corresponsione dell'indennita'  di  degenza  ospedaliera  a
          favore dei lavoratori iscritti alla gestione  separata.  La
          misura della predetta prestazione e' pari al 50  per  cento
          dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
          ospedaliera  previsto  dalla  normativa  vigente  per  tale
          categoria di lavoratori. Resta fermo, in  caso  di  degenza
          ospedaliera,   il   limite   massimo   indennizzabile    di
          centottanta  giorni  nell'arco  dell'anno  solare.  Per  la
          certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che
          dia  diritto  alla  predetta  indennita'  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge   30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive  modificazioni.
          Ai lavoratori di cui al  presente  comma  si  applicano  le
          disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita'  e
          di controllo dello stato di malattia  di  cui  all'art.  5,
          comma 14, del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983, n. 638, e successive modificazioni. Le prestazioni di
          cui  al  presente  comma  sono  finanziate  a  valere   sul
          contributo previsto dall'art.  84  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151.». 
              - Si riporta l'art. 24, comma 26, del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              «Art.  24  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici). - 26. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  ai
          professionisti  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          non titolari di pensione e  non  iscritti  ad  altre  forme
          previdenziali obbligatorie sono estese  le  tutele  di  cui
          all'art. 1, comma 788 della  legge  27  dicembre  2006,  n.
          296.». 
              - Si riporta l'art. 2, comma 18, della citata legge  n.
          335 del 1995: 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla  data
          di entrata in vigore della  presente  legge  rientra  nella
          retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12  della  legge
          30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale della provvista  relativa  ai  mutui  e  prestiti
          concessi dal datore di lavoro ai  dipendenti  ed  il  tasso
          agevolato, se inferiore al  predetto  costo,  applicato  ai
          dipendenti stessi. Per i lavoratori,  privi  di  anzianita'
          contributiva, che si iscrivono a far data  dal  1°  gennaio
          1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per  coloro  che
          esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai  sensi
          del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un  massimale  annuo
          della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
          con effetto sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di
          pensione successivi alla data di prima  assunzione,  ovvero
          successivi  alla  data  di  esercizio  dell'opzione.  Detta
          misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
          prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,
          cosi'  come  calcolato   dall'ISTAT.   Il   Governo   della
          Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
          relative al trattamento fiscale e contributivo della  parte
          di reddito eccedente l'importo del  tetto  in  vigore,  ove
          destinata al finanziamento dei Fondi  pensione  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto ai principi gia' previsti nel predetto  decreto  e
          successive modificazioni ed integrazioni.». 
              - Si riporta  l'art.  59,  comma  16,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica): 
              «Art.  59  (Disposizioni  in  materia  di   previdenza,
          assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). -  16.  Per  i
          soggetti  che  non  risultano  iscritti  ad   altre   forme
          obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo
          alla gestione separata di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'  elevato  di  1,5  punti
          percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto
          dalla stessa data in ragione di un punto  percentuale  ogni
          biennio fino al raggiungimento dell'aliquota  di  19  punti
          percentuali.  La  relativa  aliquota  contributiva  per  il
          computo  delle  prestazioni  pensionistiche  e'  maggiorata
          rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali
          nei limiti di una complessiva aliquota  di  computo  di  20
          punti  percentuali.  E'  dovuta  una   ulteriore   aliquota
          contributiva  pari  a  0,5   punti   percentuali   per   il
          finanziamento  dell'onere  derivante  dall'estensione  agli
          stessi della tutela relativa alla maternita', agli  assegni
          al nucleo familiare e alla  malattia  in  caso  di  degenza
          ospedaliera. A tal  fine,  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle
          risorse rinvenienti dallo specifico  gettito  contributivo.
          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          della sanita', da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, si  provvede
          alla disciplina  della  tutela  per  malattia  in  caso  di
          degenza ospedaliera  nei  limiti  delle  risorse  derivanti
          dallo specifico gettito  contributivo  e  in  relazione  al
          reddito individuale.».