Art. 6 
 
 
                Copertura dei costi del procedimento 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  e'  stabilito  il   compenso
massimo spettante ai componenti del collegio  arbitrale.  I  relativi
oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarieta'  e
sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei  depositi  quale
gestore del Fondo di solidarieta'. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 28 aprile 2017 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Gentiloni Silveri      
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
            Padoan 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1353