Art. 6 Copertura dei costi del procedimento 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, e' stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarieta' e sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarieta'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 2017 Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1353