Art. 6 
 
 
                       Comunicazioni dell'INPS 
 
  1.  In  esito  all'esame  della  domanda  di  riconoscimento  delle
condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo  4,  l'INPS
comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed  entro
il 30 giugno di ciascun anno successivo: 
    a) il riconoscimento  delle  condizioni,  con  indicazione  della
prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia
confermata la  sussistenza  delle  condizioni  e  sia  verificata  la
sussistenza  della  relativa  copertura  finanziaria  in   esito   al
monitoraggio di cui all'articolo 11; 
    b) il riconoscimento delle  condizioni,  con  differimento  della
decorrenza della pensione  in  ragione  dell'insufficiente  copertura
finanziaria. In tal caso la prima data  utile  della  pensione  viene
comunicata in  data  successiva  in  esito  al  monitoraggio  di  cui
all'articolo 11; 
    c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le  necessarie
condizioni. 
  2.  L'INPS  comunica  all'interessato  l'esito  delle  domande   di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio  prese  in
considerazione ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno.