Art. 6 Denominazione 1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. 3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.