Art. 6 
 
        Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I provvedimenti con i quali il tribunale  dispone  la  confisca
dei beni sequestrati, l'applicazione, il  diniego  o  la  revoca  del
sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche  qualora  non
sia  stato  precedentemente   disposto   il   sequestro   ovvero   la
restituzione della cauzione o la  liberazione  delle  garanzie  o  la
confisca  della  cauzione  o  l'esecuzione  sui  beni  costituiti  in
garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso
la  corte  di  appello,  al  procuratore  della  Repubblica  e   agli
interessati»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma  del
decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono  la  revoca  del
sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle
parti, salvo che il procuratore  generale,  entro  tale  termine,  ne
chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se
la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non  accoglie  la
richiesta,   il   provvedimento   diventa    esecutivo;    altrimenti
l'esecutivita' resta  sospesa  fino  a  quando  nel  procedimento  di
prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»; 
    c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio
al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei  commi  2-bis  e  3-bis
dell'articolo 10, il termine previsto dal comma  2  dell'articolo  24
decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso  la  cancelleria
del tribunale stesso». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  27.  (Comunicazioni  e  impugnazioni).  -  1.  I
          provvedimenti con i quali il tribunale dispone la  confisca
          dei beni  sequestrati,  l'applicazione,  il  diniego  o  la
          revoca  del  sequestro,  il  rigetto  della  richiesta   di
          confisca  anche  qualora  non  sia  stato   precedentemente
          disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione
          o  la  liberazione  delle  garanzie  o  la  confisca  della
          cauzione o l'esecuzione sui  beni  costituiti  in  garanzia
          sono  comunicati  senza  indugio  al  procuratore  generale
          presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica
          e agli interessati. 
              2. Per le impugnazioni contro  detti  provvedimenti  si
          applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo  10.  I
          provvedimenti  che  dispongono   la   confisca   dei   beni
          sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione  sui
          beni costituiti in  garanzia  diventano  esecutivi  con  la
          definitivita' delle relative pronunce. 
              3. I provvedimenti  del  tribunale  che  dispongono  la
          revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni  dopo
          la  comunicazione  alle  parti,  salvo  che   il   pubblico
          ministero, entro tale termine,  ne  chieda  la  sospensione
          alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci
          giorni dalla sua presentazione non accoglie  la  richiesta,
          il   provvedimento   diventa   esecutivo;   altrimenti   la
          esecutivita' resta sospesa fino a quando  nel  procedimento
          di prevenzione  sia  intervenuta  pronuncia  definitiva  in
          ordine al sequestro. Il provvedimento che,  accogliendo  la
          richiesta del pubblico ministero,  sospende  l'esecutivita'
          puo' essere  in  ogni  momento  revocato  dal  giudice  che
          procede. 
              3-bis. I provvedimenti della corte di appello  che,  in
          riforma del  decreto  di  confisca  emesso  dal  tribunale,
          dispongono la  revoca  del  sequestro  divengono  esecutivi
          dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il
          procuratore generale, entro  tale  termine,  ne  chieda  la
          sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se
          la corte entro dieci giorni  dalla  sua  presentazione  non
          accoglie la richiesta, il provvedimento diventa  esecutivo;
          altrimenti l'esecutivita' resta sospesa fino a  quando  nel
          procedimento  di  prevenzione  sia  intervenuta   pronuncia
          definitiva. 
              4. In caso di impugnazione, il  cancelliere  presso  il
          giudice investito del  gravame  da'  immediata  notizia  al
          tribunale   che   ha   emesso   il   provvedimento    della
          definitivita' della pronuncia. 
              5.  Dopo  l'esercizio  dell'azione  di  prevenzione,  e
          comunque quando il pubblico  ministero  lo  autorizza,  gli
          esiti  delle  indagini  patrimoniali  sono   trasmessi   al
          competente nucleo di  polizia  economico-finanziaria  della
          Guardia di Finanza a fini fiscali. 
              6. In caso di appello,  il  provvedimento  di  confisca
          perde efficacia se la  corte  d'appello  non  si  pronuncia
          entro un anno e sei  mesi  dal  deposito  del  ricorso.  Si
          applica l'articolo 24, comma 2. 
              6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca
          con rinvio al tribunale, anche ove disposto  ai  sensi  dei
          commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il  termine  previsto
          dal comma  2  dell'articolo  24  decorre  nuovamente  dalla
          ricezione degli atti presso la  cancelleria  del  tribunale
          stesso.».