Art. 6 Violazioni degli obblighi dei piloti, degli assistenti di volo e degli allievi derivanti dagli articoli 7 e 8 del regolamento 1. Salvo che nel corso dell'addestramento, chiunque effettua attivita' di volo in mancanza della licenza, della abilitazione o certificazione ovvero del certificato o rapporto medico di idoneita' psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione degli articoli 7 e 8 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 e' soggetto il pilota che effettua attivita' di volo con gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento o con i dispositivi di simulazione per addestramento, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 del regolamento, ossia concernenti alternativamente: a) la detenzione e la esibizione dei documenti; b) la registrazione dei tempi di volo; c) le specifiche competenze linguistiche; d) l'attivita' di volo correntemente esercitata; e) le prescrizioni relative all'eta'; f) il possesso dei requisiti specifici per la licenza di pilota di aeromobile leggero o privato, di aliante o di pallone libero, di pilota commerciale con equipaggio plurimo o di pilota di linea; g) l'abilitazione al volo strumentale, le abilitazioni per classe e per tipo e le abilitazioni addizionali possedute; h) i certificati di istruttore ed esaminatore; i) il rispetto dei requisiti relativi alla idoneita' psicofisica; l) le valutazioni aeromediche o la trasmissione di copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi; m) i requisiti essenziali per le licenze in materia di addestramento, esperienza e idoneita' psicofisica. 3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro l'assistente di volo o l'allievo pilota che, alternativamente: a) sia in difetto dei requisiti relativi alla idoneita' psicofisica; b) non si sottopone alle prescritte valutazioni aeromediche o non fornisce copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi; c) viola le prescrizioni relative all'eta'; d) viola uno degli obblighi concernenti: 1) la detenzione e la esibizione dei documenti; 2) la registrazione dei tempi di volo; 3) le specifiche competenze linguistiche; 4) l'attivita' di volo correntemente esercitata, di addestramento iniziale e ricorrente; e) non assicura la conformita' ai requisiti essenziali per gli attestati di equipaggio di cabina in materia di addestramento e di esperienza. 4. Il pilota, l'assistente di volo o l'allievo che omettono di informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo sicuro e adeguato i compiti inerenti alla licenza posseduta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.