Art. 6 Collaborazioni con i privati 1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all'estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui alla parte IV del codice si conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In caso di non conformita', il capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio puo' opporsi in ogni momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di sponsorizzazione si applica l'articolo 19 del codice. 2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 e' inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni gia' rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto o la convenzione non possono essere conclusi.