Art. 6
Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di
competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni,
dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati
all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il
mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e
internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al
miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita'
trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del
Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel
programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma «
Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione «
Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2018.