Art. 6 Forme, finalita' e modalita' del finanziamento 1. I benefici previsti dal presente decreto, funzionali alla realizzazione del programma di attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, sono concessi dal Ministero dello sviluppo economico, nella forma di contributi diretti alla spesa, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', in conformita' all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi e delle regole procedurali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Il finanziamento e' finalizzato a sostenere le spese relative a: a) costituzione e avviamento dell'attivita' del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 regolamento GBER, per un importo complessivo non superiore a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) per polo, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non superiore al 65 per cento delle risorse disponibili; b) progetti di cui al programma di attivita' del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 29 del regolamento GBER, per un importo massimo non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila) per ciascun progetto, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non inferiore al 35 per cento delle risorse disponibili. 3. Le spese amministrative oggetto del finanziamento di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, si conformano a quanto disposto dagli articoli 25, 27, 28 e 29 del regolamento GBER.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.