Art. 6 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il
nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione  del
progetto,  la  data  di  inizio  e  di  fine,  l'elenco  delle  spese
ammissibili  e  l'importo  del  finanziamento   necessario   per   la
realizzazione del  progetto  e  devono  essere  presentate  all'ISMEA
secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui  al
successivo art. 12. 
  2. Sulla base delle informazioni contenute nella  domanda,  l'ISMEA
accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi  previsti
dal  presente  decreto,  nonche'  la  sostenibilita'  finanziaria  ed
economica dell'iniziativa. 
  3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una grande impresa,
l'ISMEA  verifica  la  proporzionalita'  e   l'effetto   incentivante
dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine  di
dimostrare l'effetto incentivante,  le  grandi  imprese  beneficiarie
devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza  di
aiuti,  indicare  quale  situazione   e'   indicata   come   scenario
controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti
giustificativi a sostegno  dello  scenario  controfattuale  descritto
nella  domanda.  L'ISMEA  verifica  la  credibilita'  dello  scenario
controfattuale  per  confermare  che  l'aiuto  produca  l'effetto  di
incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti
a notifica individuale, quando non e'  noto  uno  specifico  scenario
contro fattuale, l'effetto di  incentivazione  puo'  essere  altresi'
dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento,  vale  a  dire
quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN)
degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla  base  di  un
piano aziendale ex ante. 
  4.  L'ISMEA  verifica  altresi'  la   proporzionalita'   dell'aiuto
acquisendo  dal  soggetto  beneficiario  la  documentazione  utile  a
dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle  grandi
imprese, l'importo dell'aiuto e' limitato al minimo e corrisponde  ai
sovraccosti  netti  di  attuazione  dell'investimento  nella  regione
interessata, rispetto allo  scenario  controfattuale  in  assenza  di
aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti  concesso  a
grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere  il
progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato  se  l'aiuto
non porta il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali  tassi
di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di
investimento analoghi o, se tali  tassi  non  sono  disponibili,  non
determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa
nel suo insieme oppure  oltre  i  tassi  di  rendimento  abitualmente
registrati nel settore interessato. 
  5. Se il soggetto beneficiario e' una grande impresa  che  effettua
investimenti concernenti la trasformazione di  prodotti  agricoli  in
prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  nelle   aree   del   territorio
nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettera a), e lettera c) del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea previste  dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale, l'effetto incentivante dell'aiuto a finalita' regionale e'
verificato se in mancanza dell'aiuto, la realizzazione  del  progetto
non sarebbe avvenuta nella  zona  interessata  o  non  sarebbe  stata
sufficientemente redditizia per il soggetto beneficiario nella stessa
zona. 
  6. Ai fini dell'accertamento del possesso  dei  requisiti,  l'ISMEA
puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di
commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e
altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi. 
  7. Il  procedimento  istruttorio  deve  essere  concluso  entro  il
termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. In  caso
di richiesta di documentazione integrativa, il  suddetto  termine  e'
sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.